Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35527/2022 del 02/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di rivendica proposta da un soggetto che assumeva di essere proprietario esclusivo di alcuni terreni in comune di Castagneto Carducci, chiedendone la restituzione e il pagamento di un'indennità per l'occupazione. Le convenute si difendevano sostenendo, tra l'altro, che i beni fossero stati concessi in godimento alla società poi ricorrente e che una scrittura privata del 25 marzo 1988 ne avesse trasferito la proprietà a una società di fatto. In primo grado il tribunale rigettava la domanda di rivendica e accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla società ricorrente. In appello, invece, veniva riconosciuta la proprietà in capo all'attore originario e la società veniva condannata al rilascio dei terreni e al pagamento di una somma a titolo di indennità. La società soccombente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, dando conto di una transazione intervenuta tra le parti; la controparte accettava la rinuncia e chiedeva la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e accompagnata da accettazione della controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha disposto la compensazione delle spese di lite come richiesto dalle parti. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio secondo cui tale misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, per produrre effetti, deve rispettare i requisiti di forma e notifica previsti dalla norma

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia accettata dalla controparte consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione

  • art. 391 c.p.c.

    l'accettazione della rinuncia, depositata con procura speciale, integra il presupposto per l'estinzione del processo di legittimità

  • contributo unificato

    il raddoppio non si applica in caso di estinzione del giudizio, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata alla controparte e accettata da questa, determina l'estinzione del giudizio quando rispetta i requisiti di forma previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando entrambe le parti la richiedano in conseguenza della definizione transattiva della lite.
  • Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e non può essere applicato oltre i casi tipici previsti dalla legge, ossia rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.