Cassazione Civile, Ordinanza n. 35527/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di rivendica proposta da un soggetto che assumeva di essere proprietario esclusivo di alcuni terreni in comune di Castagneto Carducci, chiedendone la restituzione e il pagamento di un'indennità per l'occupazione. Le convenute si difendevano sostenendo, tra l'altro, che i beni fossero stati concessi in godimento alla società poi ricorrente e che una scrittura privata del 25 marzo 1988 ne avesse trasferito la proprietà a una società di fatto. In primo grado il tribunale rigettava la domanda di rivendica e accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla società ricorrente. In appello, invece, veniva riconosciuta la proprietà in capo all'attore originario e la società veniva condannata al rilascio dei terreni e al pagamento di una somma a titolo di indennità. La società soccombente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, dando conto di una transazione intervenuta tra le parti; la controparte accettava la rinuncia e chiedeva la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata e accompagnata da accettazione della controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha disposto la compensazione delle spese di lite come richiesto dalle parti. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio secondo cui tale misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 390, comma 2, c.p.c.
la rinuncia al ricorso, per produrre effetti, deve rispettare i requisiti di forma e notifica previsti dalla norma
art. 391 c.p.c.
la rinuncia accettata dalla controparte consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione
art. 391 c.p.c.
l'accettazione della rinuncia, depositata con procura speciale, integra il presupposto per l'estinzione del processo di legittimità
contributo unificato
il raddoppio non si applica in caso di estinzione del giudizio, essendo previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se notificata alla controparte e accettata da questa, determina l'estinzione del giudizio quando rispetta i requisiti di forma previsti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando entrambe le parti la richiedano in conseguenza della definizione transattiva della lite.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria e non può essere applicato oltre i casi tipici previsti dalla legge, ossia rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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