Cassazione Penale, Ordinanza n. 16734/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 18/03/2024. Dal testo emerge che la difesa aveva già articolato censure contro la decisione di merito, ma la Corte di cassazione rileva che i motivi riproponevano profili di criticità già esaminati e disattesi nei gradi di merito. Le doglianze sono state ritenute non consentite in sede di legittimità perché miravano in sostanza a una nuova valutazione del compendio motivazionale e delle risultanze probatorie, senza confrontarsi in modo efficace con il nucleo argomentativo della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello fosse giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle doglianze, coerente con le emergenze acquisite e priva di manifeste incongruenze logiche; i ricorsi, invece, sono stati giudicati inadeguati a scalfire il nucleo fondante del giudizio di responsabilità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche a carico dei ricorrenti, comprese le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella riproposizione di critiche già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua, coerente e immune da manifeste illogicità.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta in modo specifico con il nucleo decisivo della motivazione della sentenza impugnata e mira, di fatto, a ottenere una nuova valutazione del merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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