Sentenza n. 5598/2026 - Roma, Sezione 4T
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - della determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022, del Direttore generale della sanità dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale della Regione Sardegna, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicata nel sito istituzionale della Regione Sardegna; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, e precisamente: - il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - l’atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Advanced Bionics Italia S.r.l. il 1°/02/2023: - del Decreto Assessoriale n. 741/2023 del 21 luglio 2023 recante “Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e allegati, pubblicati nel sito istituzionale della Regione Sicilia; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, ivi compresi gli atti generali presupposti e applicativi già contestati col ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti e qui ulteriormente impugnati, ove occorresse, anche unitamente all''atto applicativo sopra indicato e precisamente: - il Decreto Assessoriale n. 1247 del 13 dicembre 2022 recante “Individuazione quota payback dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e allegati, pubblicati nel sito istituzionale della Regione Sicilia; - il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - l'atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADVANCED BIONICS ITALIA SRL il 2\2\2023: Per l’annullamento Della determinazione del dirigente 2022-d337-00238 Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento avente ad oggetto: Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADVANCED BIONICS ITALIA SRL il 2\2\2023: Per l’annullamento - della determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022, della Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.; pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADVANCED BIONICS ITALIA SRL il 2\2\2023: Per l’annullamento - del Decreto del Commissario ad acta della Regione Molise, n. 40 del 15 dicembre 2022, avente ad oggetto “ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell'articolo 9 ter del dl 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Provvedimenti”, pubblicato nell’Albo Pretorio della Regione Molise in data 15 dicembre 2022; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADVANCED BIONICS ITALIA SRL il 2\2\2023: Per l’annullamento - della determinazione dirigenziale n. 2426 del 14 dicembre 2022, della direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte, recante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3 del Bollettino Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 2022 della Regione Piemonte. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADVANCED BIONICS ITALIA SRL il 2\2\2023: per l’annullamento - della determinazione n. 24300 del12 dicembre 2022, della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna, recante “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”; pubblicata sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADVANCED BIONICS ITALIA SRL il 6\2\2023: per l’annullamento della deliberazione avente ad oggetto: l D.M. 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi” della Regione Abruzzo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADVANCED BIONICS ITALIA SRL il 7\2\2023: per l’annullamento del decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADVANCED BIONICS ITALIA SRL l’8\2\2023: per l’annullamento - della Determinazione Direttoriale n. 13106 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicato sul sito istituzionale della Regione in data 14 dicembre 2022 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 66 del 16 dicembre 2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADVANCED BIONICS ITALIA SRL l’8\2\2023: per l’annullamento - del Decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 della direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia, recante “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015”, pubblicato nel sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADVANCED BIONICS ITALIA SRL il 9\2\2023: per l’annullamento - del decreto n. 18311 del 14 dicembre 2022 adottato dalla Direzione Generale Welfare recante “Superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno n.78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, legge 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del ministero della salute di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella gazzetta ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” e relativi allegati, pubblicati nel sito istituzionale della Regione Lombardia; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADVANCED BIONICS ITALIA SRL il 9\2\2023: per l’annullamento del decreto della Regione Umbria avente ad oggetto “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ADVANCED BIONICS ITALIA SRL il 20\2\2023: per l’annullamento - della determinazione n. 1 dell’8 febbraio 2023 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” e allegati, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Puglia e trasmessa via PEC alle aziende fornitrici interessate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali, regionali e provinciali di individuazione e quantificazione delle quote di payback dovute per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato gli atti con cui la Regione Sardegna e, mediante motivi aggiunti, altre Regioni e la Provincia autonoma di Trento hanno dato attuazione al meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché i decreti ministeriali e l’accordo della Conferenza Stato-Regioni posti a presupposto degli atti applicativi. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura introdotta dall’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, versando la quota ridotta al 25% degli importi originariamente dovuti, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il giudice ha verificato, per ciascuna amministrazione, se risultasse anche depositata l’attestazione regionale o provinciale dell’avvenuto pagamento, richiesta dalla nuova disciplina.
La decisione
Il TAR ha distinto le posizioni processuali. Per il ricorso introduttivo contro gli atti della Regione Sardegna e per i motivi aggiunti contro Abruzzo, Umbria, Sicilia, Puglia, Molise, Piemonte, Emilia-Romagna e Provincia autonoma di Trento, ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a., poiché l’adesione alla procedura di pagamento ridotto e l’adempimento delle relative obbligazioni rendevano non più attuale l’interesse alla decisione, ma non risultava perfezionata la fattispecie legale di cessazione della materia del contendere in mancanza dell’attestazione dell’ente competente. Per i motivi aggiunti contro Friuli Venezia Giulia, Toscana e Veneto, il TAR ha invece dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, essendo comprovati sia il pagamento della quota ridotta sia l’accertamento dell’avvenuto pagamento da parte delle amministrazioni. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce il fondamento normativo del meccanismo di determinazione dei tetti di spesa regionali per i dispositivi medici e del ripiano a carico delle aziende fornitrici.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...].
La disposizione consente l’estinzione dell’obbligazione mediante pagamento del 25% dell’importo originario, ma subordina la cessazione della materia del contendere anche all’attestazione dell’avvenuto pagamento da parte della Regione o Provincia autonoma competente.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.
La sopravvenuta adesione alla procedura di definizione agevolata e l’adempimento delle relative obbligazioni possono dimostrare la perdita dell’interesse alla decisione, anche quando non risultino integrati tutti i presupposti per la cessazione della materia del contendere.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La procedura di definizione degli obblighi di ripiano del payback sui dispositivi medici introdotta dall’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 si perfeziona, ai fini della cessazione della materia del contendere, soltanto mediante la concorrenza del tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell’impresa e dell’attestazione dell’avvenuto pagamento da parte della Regione o Provincia autonoma competente.
- L’adesione dell’impresa alla procedura di pagamento ridotto e l’adempimento delle conseguenti obbligazioni possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche quando manchi l’attestazione dell’ente regionale o provinciale necessaria per la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sono fattispecie distinte: la prima richiede il perfezionamento degli specifici presupposti previsti dalla legge, mentre la seconda può essere dichiarata sulla base di fatti o comportamenti univoci che rendano non più attuale l’interesse alla decisione.
- Quando la normativa sopravvenuta collega la definizione del giudizio a un’attestazione dell’amministrazione, il giudice deve verificare tale adempimento autonomamente per ciascun ente coinvolto; il pagamento comprovato per alcune amministrazioni non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere per le altre.
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