Cassazione Penale, Ordinanza n. 11294/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., ponendo a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 13/12/2023, deducendo un'unica censura: la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che la doglianza ripropone una questione già esaminata e respinta dai giudici di merito con motivazione ritenuta giuridicamente corretta, specifica rispetto alle deduzioni difensive, coerente con le emergenze processuali e immune da illogicità manifeste.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata ritenuta censurabile in cassazione, poiché già esclusa dai giudici di merito con motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre una doglianza già specificamente esaminata e motivatamente respinta nei gradi di merito, senza individuare vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
- La censura sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto non può essere accolta se la decisione di merito ha escluso la causa di non punibilità con argomentazione corretta, puntuale e coerente con le risultanze probatorie.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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