Cassazione Civile, Ordinanza n. 07703/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di liquidazione delle spese legali maturate in un giudizio tributario conclusosi con sentenza favorevole al contribuente e, successivamente, in sede di ottemperanza per la quantificazione di tali spese. La commissione tributaria, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione, aveva liquidato somme ritenute dal ricorrente inferiori ai parametri applicabili, senza adeguata motivazione e senza rispettare i valori medi e minimi previsti dalla disciplina tariffaria. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione dell'art. 15 d.lgs. 546/1992, dell'art. 75 disp. att. c.p.c., dell'art. 4 d.m. 55/2014 e delle tabelle allegate, lamentando lo scostamento dalla nota spese e dai valori medi senza motivazione. Con il secondo motivo lamentava ancora violazione dell'art. 4 d.m. 55/2014 e dell'art. 15 d.lgs. 546/1992 per avere il giudice liquidato complessivamente le spese in misura inferiore ai valori minimi applicabili e senza distinguere le diverse fasi dei giudizi, con conseguente impossibilità di verifica della correttezza della liquidazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i due motivi e ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nella disciplina applicabile dopo la modifica introdotta dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può diminuire in ogni caso oltre il 50% i valori medi previsti dalle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, salvo specifica pattuizione. Poiché la liquidazione operata dal giudice di merito aveva determinato importi inferiori ai limiti consentiti e senza adeguato riferimento al valore della controversia e alla nota spese, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro di deduzione del vizio di violazione di legge nei due motivi di ricorso
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma sulla liquidazione delle spese nel processo tributario
art. 75 disp. att. c.p.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme violate in tema di liquidazione delle spese
art. 4 d.m. 5 aprile 2014, n. 55
la Corte lo interpreta nel testo modificato dal d.m. n. 37 del 2018: i valori medi possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%
tabelle 1-2 del d.m. 5 aprile 2014, n. 55
costituiscono il parametro di riferimento per la liquidazione dei compensi professionali
art. 1, comma 1, lettera a), d.m. 8 marzo 2018, n. 37
ha riformulato l'art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, incidendo sui limiti di riduzione dei valori medi
art. 28 d.m. 8 marzo 2018, n. 37
indicato come decorrenza applicativa delle modifiche ai compensi
d.m. 13 agosto 2022, n. 147
richiamato quale disciplina successiva che mantiene la nuova formulazione dell'art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014
art. 2233, comma 2, c.c.
nel previgente sistema costituiva il limite che impediva liquidazioni meramente simboliche o non consone al decoro professionale
art. 101, paragrafo 1, TFUE
"l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE"
richiamato per affermare che una disciplina tariffaria che vieti pattuizioni e rifusioni sotto il minimo può restringere la concorrenza, ma la verifica concreta spetta al giudice del rinvio
art. 4, paragrafo 3, TUE
citato insieme all'art. 101 TFUE nel richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia
sentenza Corte di giustizia UE 427/2017
richiamata come precedente europeo in tema di limiti ai minimi tariffari e concorrenza
Cass. n. 28325 del 2022
richiamata per il precedente orientamento sul potere discrezionale di liquidazione e sul limite del decoro professionale
Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021
richiamate per il principio dell'inderogabilità delle riduzioni massime dopo il d.m. n. 37 del 2018
Massime di principio
- Nella liquidazione giudiziale dei compensi professionali regolati dal d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice può ridurre i valori medi tabellari solo entro il limite massimo del 50%, salvo diversa pattuizione tra le parti.
- La liquidazione delle spese deve essere ancorata al valore della controversia e ai parametri normativi applicabili; una determinazione complessiva che si discosti dai minimi consentiti senza adeguata base motivazionale è censurabile per violazione di legge.
- Nel sistema successivo alla riforma del 2018 viene meno il precedente assetto di maggiore discrezionalità nella riduzione dei compensi, sicché i limiti di diminuzione fissati dal parametro regolamentare sono vincolanti.
- Quando la pronuncia sulle spese non consente di verificare il corretto uso dei parametri perché non distingue le fasi o non espone i criteri applicati, la statuizione è cassabile per violazione della disciplina sulla liquidazione.
- Le norme tariffarie professionali, pur potendo incidere sul mercato, sono considerate legittime se adottate da organi statali per finalità di interesse generale quali trasparenza e unitarietà nella determinazione dei compensi.
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