Cassazione Civile, Ordinanza n. 16936/2024 del 19/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
I ricorrenti avevano proposto separati giudizi davanti al Tribunale chiedendo la condanna dell'ente al pagamento dell'indennità di rischio e di ulteriori voci retributive e risarcitorie connesse alle mansioni svolte nelle campagne di fecondazione presso le stazioni di monta. Il Tribunale aveva ritenuto il rapporto di lavoro pubblicistico e aveva distinto la giurisdizione: giudice amministrativo per il periodo anteriore al 1 luglio 1998 e giudice ordinario per il periodo successivo, accogliendo solo in parte alcune pretese. La Corte d'appello aveva confermato solo in parte la giurisdizione ordinaria sulla domanda di indennità di rischio e aveva comunque negato il diritto all'indennità, ritenendo necessario un previo intervento della contrattazione decentrata e irrilevante un verbale sindacale del 24 novembre 1995, anche per difetto di rappresentanza del direttore generale. In cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 69 d.lgs. 165/2001 e delle norme costituzionali sul riparto di giurisdizione, sostenendo che le domande retributive e risarcitorie erano fondate su un inadempimento unitario e quindi devolute integralmente al giudice ordinario anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998; 2) violazione delle norme regionali e statali sull'indennità di rischio, sostenendo che l'emolumento non fosse subordinato a una specifica contrattazione decentrata oppure che questa si fosse comunque perfezionata con la riunione sindacale del 24 novembre 1995.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha affermato che, in presenza di un inadempimento unitario del datore di lavoro e di domande retributive e risarcitorie che si collocano a cavallo del 30 giugno 1998, la giurisdizione spetta al giudice ordinario per l'intera controversia, evitando la frammentazione della tutela tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande relative al periodo anteriore al 1 luglio 1998, ha rinviato al Tribunale di Catania per la nuova decisione nel merito e per la regolazione delle spese dell'intero giudizio. Sul merito dell'indennità di rischio, la Corte ha invece condiviso la soluzione della Corte territoriale: la disciplina applicabile rinviava alla contrattazione decentrata per la concreta attribuzione dell'istituto; il verbale del 24 novembre 1995 non poteva valere come contrattazione decentrata idonea, anche perché il direttore generale non aveva poteri di rappresentanza esterna dell'ente secondo lo statuto.
Norme richiamate
art. 69 d.lgs. 165/2001
nel regime transitorio del pubblico impiego contrattualizzato, la regola è la giurisdizione del giudice ordinario; la giurisdizione amministrativa sopravvive solo in via eccezionale per questioni che riguardino esclusivamente il periodo anteriore al 30 giugno 1998
art. 63 d.lgs. 165/2001
richiamato come ambito delle controversie sul pubblico impiego contrattualizzato cui si applica la disciplina transitoria dell'art. 69, comma 7
art. 360 c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e di giurisdizione
artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 353 c.p.c.
richiamato in relazione alla rimessione della causa al giudice che avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione
art. 69, D. Lgs. n. 165/2001
fondamento del riparto transitorio di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo
art. 102 Cost.
invocato dai ricorrenti sul tema della giurisdizione
art. 113 Cost.
invocato dai ricorrenti sul tema della giurisdizione
art. 111 Cost.
invocato dai ricorrenti sul tema della giurisdizione e della tutela giurisdizionale
art. 18, lett. d), d.P.R.S. n. 11/1995
rinvia all'accordo quadro allegato C per i trattamenti retributivi accessori, compresa l'indennità di rischio
art. 8, lett. e), accordo quadro allegato C al d.P.R.S. n. 11/1995
prevede linee quadro entro cui deve svolgersi la contrattazione decentrata per l'attribuzione dell'indennità di rischio
art. 45, comma 1, d.lgs. 165/2001
richiamato per affermare che il trattamento economico del pubblico impiego è riservato alla contrattazione collettiva
art. 7 d.P.R. n. 1378/1959
richiamato dai ricorrenti sulla disciplina statutaria dell'ente
art. 8 d.P.R. n. 1378/1959
richiamato dai ricorrenti sulla disciplina statutaria dell'ente
art. 9 d.P.R. n. 1378/1959
richiamato dai ricorrenti sulla disciplina statutaria dell'ente
art. 11 L.R. Sicilia n. 14/1968
richiamato dai ricorrenti per sostenere la spettanza dell'indennità di rischio
art. 11 L.R. Sicilia n. 145/1980
richiamato dai ricorrenti per sostenere la spettanza dell'indennità di rischio
art. 2 L.R. Sicilia n. 10/2000
richiamato dai ricorrenti; la Corte lo ritiene non decisivo e lo collega all'organizzazione regionale e dei dirigenti
art. 27 Cost.
richiamato dai ricorrenti nei motivi relativi all'indennità di rischio
art. 37 CCNL 14 settembre 2000
citato come esempio di fonte nazionale che rimette la disciplina specifica dell'indennità di rischio alla contrattazione integrativa decentrata
d.P.R. n. 146/1975
citato come fonte che, prima della contrattualizzazione del pubblico impiego, rimetteva la disciplina dell'indennità di rischio a un decreto ministeriale
art. 1 d.P.R. n. 146/1975
richiamato come norma che demandava la disciplina specifica dell'indennità di rischio a fonte secondaria
art. 8 d.P.R. n. 146/1975
richiamato come norma che demandava la disciplina specifica dell'indennità di rischio a fonte secondaria
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la disciplina transitoria del riparto di giurisdizione va letta in funzione di evitare il frazionamento della tutela: se la domanda si fonda su un inadempimento unitario che si protrae oltre il 30 giugno 1998, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario anche per il periodo anteriore.
- La giurisdizione non si determina sul petitum formale, ma sul petitum sostanziale e sulla causa petendi, con riguardo al rapporto dedotto in giudizio.
- L'eccezione della giurisdizione amministrativa per i soli fatti anteriori al 30 giugno 1998 è di carattere residuale e va applicata solo quando la questione riguardi esclusivamente quel periodo.
- Quando una fonte normativa o contrattuale rinvia alla contrattazione decentrata per la concreta attribuzione di un trattamento economico accessorio, tale fonte secondaria o integrativa costituisce presupposto necessario per l'insorgenza del diritto.
- Nel pubblico impiego la disciplina del trattamento economico è riservata alla contrattazione collettiva e le autonomie speciali non possono sostituirsi alla fonte contrattuale nazionale su rapporti già sorti.
- Per contestare efficacemente una questione di inammissibilità per difetto di interesse occorre indicare con specificità gli atti e le circostanze da cui deriverebbe il difetto di interesse; deduzioni generiche non sono sufficienti.
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