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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16936/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratori)

La controversia

I ricorrenti avevano proposto separati giudizi davanti al Tribunale chiedendo la condanna dell'ente al pagamento dell'indennità di rischio e di ulteriori voci retributive e risarcitorie connesse alle mansioni svolte nelle campagne di fecondazione presso le stazioni di monta. Il Tribunale aveva ritenuto il rapporto di lavoro pubblicistico e aveva distinto la giurisdizione: giudice amministrativo per il periodo anteriore al 1 luglio 1998 e giudice ordinario per il periodo successivo, accogliendo solo in parte alcune pretese. La Corte d'appello aveva confermato solo in parte la giurisdizione ordinaria sulla domanda di indennità di rischio e aveva comunque negato il diritto all'indennità, ritenendo necessario un previo intervento della contrattazione decentrata e irrilevante un verbale sindacale del 24 novembre 1995, anche per difetto di rappresentanza del direttore generale. In cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 69 d.lgs. 165/2001 e delle norme costituzionali sul riparto di giurisdizione, sostenendo che le domande retributive e risarcitorie erano fondate su un inadempimento unitario e quindi devolute integralmente al giudice ordinario anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998; 2) violazione delle norme regionali e statali sull'indennità di rischio, sostenendo che l'emolumento non fosse subordinato a una specifica contrattazione decentrata oppure che questa si fosse comunque perfezionata con la riunione sindacale del 24 novembre 1995.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha affermato che, in presenza di un inadempimento unitario del datore di lavoro e di domande retributive e risarcitorie che si collocano a cavallo del 30 giugno 1998, la giurisdizione spetta al giudice ordinario per l'intera controversia, evitando la frammentazione della tutela tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande relative al periodo anteriore al 1 luglio 1998, ha rinviato al Tribunale di Catania per la nuova decisione nel merito e per la regolazione delle spese dell'intero giudizio. Sul merito dell'indennità di rischio, la Corte ha invece condiviso la soluzione della Corte territoriale: la disciplina applicabile rinviava alla contrattazione decentrata per la concreta attribuzione dell'istituto; il verbale del 24 novembre 1995 non poteva valere come contrattazione decentrata idonea, anche perché il direttore generale non aveva poteri di rappresentanza esterna dell'ente secondo lo statuto.

Norme richiamate

  • art. 69 d.lgs. 165/2001

    nel regime transitorio del pubblico impiego contrattualizzato, la regola è la giurisdizione del giudice ordinario; la giurisdizione amministrativa sopravvive solo in via eccezionale per questioni che riguardino esclusivamente il periodo anteriore al 30 giugno 1998

  • art. 63 d.lgs. 165/2001

    richiamato come ambito delle controversie sul pubblico impiego contrattualizzato cui si applica la disciplina transitoria dell'art. 69, comma 7

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e di giurisdizione

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 353 c.p.c.

    richiamato in relazione alla rimessione della causa al giudice che avrebbe dovuto dichiarare il difetto di giurisdizione

  • art. 69, D. Lgs. n. 165/2001

    fondamento del riparto transitorio di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo

  • art. 102 Cost.

    invocato dai ricorrenti sul tema della giurisdizione

  • art. 113 Cost.

    invocato dai ricorrenti sul tema della giurisdizione

  • art. 111 Cost.

    invocato dai ricorrenti sul tema della giurisdizione e della tutela giurisdizionale

  • art. 18, lett. d), d.P.R.S. n. 11/1995

    rinvia all'accordo quadro allegato C per i trattamenti retributivi accessori, compresa l'indennità di rischio

  • art. 8, lett. e), accordo quadro allegato C al d.P.R.S. n. 11/1995

    prevede linee quadro entro cui deve svolgersi la contrattazione decentrata per l'attribuzione dell'indennità di rischio

  • art. 45, comma 1, d.lgs. 165/2001

    richiamato per affermare che il trattamento economico del pubblico impiego è riservato alla contrattazione collettiva

  • art. 7 d.P.R. n. 1378/1959

    richiamato dai ricorrenti sulla disciplina statutaria dell'ente

  • art. 8 d.P.R. n. 1378/1959

    richiamato dai ricorrenti sulla disciplina statutaria dell'ente

  • art. 9 d.P.R. n. 1378/1959

    richiamato dai ricorrenti sulla disciplina statutaria dell'ente

  • art. 11 L.R. Sicilia n. 14/1968

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la spettanza dell'indennità di rischio

  • art. 11 L.R. Sicilia n. 145/1980

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la spettanza dell'indennità di rischio

  • art. 2 L.R. Sicilia n. 10/2000

    richiamato dai ricorrenti; la Corte lo ritiene non decisivo e lo collega all'organizzazione regionale e dei dirigenti

  • art. 27 Cost.

    richiamato dai ricorrenti nei motivi relativi all'indennità di rischio

  • art. 37 CCNL 14 settembre 2000

    citato come esempio di fonte nazionale che rimette la disciplina specifica dell'indennità di rischio alla contrattazione integrativa decentrata

  • d.P.R. n. 146/1975

    citato come fonte che, prima della contrattualizzazione del pubblico impiego, rimetteva la disciplina dell'indennità di rischio a un decreto ministeriale

  • art. 1 d.P.R. n. 146/1975

    richiamato come norma che demandava la disciplina specifica dell'indennità di rischio a fonte secondaria

  • art. 8 d.P.R. n. 146/1975

    richiamato come norma che demandava la disciplina specifica dell'indennità di rischio a fonte secondaria

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la disciplina transitoria del riparto di giurisdizione va letta in funzione di evitare il frazionamento della tutela: se la domanda si fonda su un inadempimento unitario che si protrae oltre il 30 giugno 1998, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario anche per il periodo anteriore.
  • La giurisdizione non si determina sul petitum formale, ma sul petitum sostanziale e sulla causa petendi, con riguardo al rapporto dedotto in giudizio.
  • L'eccezione della giurisdizione amministrativa per i soli fatti anteriori al 30 giugno 1998 è di carattere residuale e va applicata solo quando la questione riguardi esclusivamente quel periodo.
  • Quando una fonte normativa o contrattuale rinvia alla contrattazione decentrata per la concreta attribuzione di un trattamento economico accessorio, tale fonte secondaria o integrativa costituisce presupposto necessario per l'insorgenza del diritto.
  • Nel pubblico impiego la disciplina del trattamento economico è riservata alla contrattazione collettiva e le autonomie speciali non possono sostituirsi alla fonte contrattuale nazionale su rapporti già sorti.
  • Per contestare efficacemente una questione di inammissibilità per difetto di interesse occorre indicare con specificità gli atti e le circostanze da cui deriverebbe il difetto di interesse; deduzioni generiche non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoroObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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