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Ordinanza

Ordinanza n. 462/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 3 ottobre 2023, 436/2023/E/eel, recante la “decisione del reclamo presentato da Società Agricola Terre del Sole S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 223082223”, e della relativa nota di trasmissione, notificate a mezzo pec in data 5 ottobre 2023; - di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi incluse per quanto occorre possa: la nota del 23 marzo 2023 prot. 19732, con la quale l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo; la nota del 26 aprile 2023 prot. 28650, con la quale l'Autorità ha fornito riscontro sullo stato del procedimento; la nota del 1° giugno 2023 prot. 37716, con la quale l'Autorità ha aggiornato il reclamante sullo stato del procedimento; il parere tecnico della Direzione Mercati Energia, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com, trasmesso in data 8 settembre 2023;

Giustizia amministrativa202302422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione ARERA di decisione su un reclamo relativo a una pratica di connessione alla rete elettrica, con i relativi atti presupposti e conseguenziali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

E-Distribuzione S.p.A. ha impugnato la deliberazione ARERA 3 ottobre 2023, n. 436/2023/E/eel, recante la decisione sul reclamo presentato da una società agricola nei confronti dell'operatore di rete in relazione a una pratica di connessione, nonché gli atti del procedimento di trattazione del reclamo e il parere tecnico della Direzione Mercati Energia. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato che, dopo maggio 2024, non risultano depositi nel fascicolo e ha ritenuto necessario acquisire dalla parte ricorrente una dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse alla decisione nel merito, un aggiornamento sui fatti e sugli atti sopravvenuti e l'indicazione dell'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Ha inoltre richiesto ad ARERA, costituita con atto di mera forma, chiarimenti documentati e aggiornati sulla vicenda, con particolare riferimento a fatti o provvedimenti sopravvenuti idonei a incidere sulla permanenza dell'interesse o sull'esito del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli articoli 63, 65, 84, comma 4, e 85 c.p.a. La parte ricorrente dovrà precisare entro il 27 maggio 2026 se permane l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione della controversia, indicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e dichiarare se ritenga necessaria ulteriore attività istruttoria. ARERA dovrà depositare chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e sulle eventuali sopravvenienze rilevanti. Il TAR ha avvertito che il mancato adempimento alla richiesta relativa alla permanenza dell'interesse potrà essere valutato come comportamento processuale inequivoco di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. Le parti devono adempiere nelle forme del PAT; l'ordinanza è comunicata dalla Segreteria.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre mezzi istruttori utili alla decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare il comportamento processuale della parte e di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di inerzia rispetto alla richiesta di confermare l'interesse alla decisione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dall'ordinanza insieme alle disposizioni in materia di trattazione e decisione del giudizio.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, inclusa l'inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse.

  • art. 5, comma 2, deliberazione ARERA 188/2012/E/com

    Richiamato come fondamento del parere tecnico della Direzione Mercati Energia acquisito nel procedimento di reclamo; l'ordinanza non ne fornisce una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva l'assenza di aggiornamenti processuali e l'esigenza di verificare l'attualità dell'interesse alla decisione, può disporre incombenti istruttori chiedendo alla parte ricorrente una dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse, l'aggiornamento della vicenda e l'indicazione dell'eventuale necessità di ulteriore istruttoria.
  • L'inerzia della parte previamente invitata, con ordinanza istruttoria o comunicazione, a confermare la permanenza dell'interesse alla decisione può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Nell'ambito degli incombenti istruttori volti a verificare l'attualità dell'interesse, il giudice può richiedere anche all'amministrazione costituita chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti sopravvenuti e sugli atti eventualmente adottati, quando tali elementi possano incidere sulla permanenza dell'interesse o sull'esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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