Ordinanza n. 462/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 3 ottobre 2023, 436/2023/E/eel, recante la “decisione del reclamo presentato da Società Agricola Terre del Sole S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione identificata con il codice di rintracciabilità 223082223”, e della relativa nota di trasmissione, notificate a mezzo pec in data 5 ottobre 2023; - di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi incluse per quanto occorre possa: la nota del 23 marzo 2023 prot. 19732, con la quale l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo; la nota del 26 aprile 2023 prot. 28650, con la quale l'Autorità ha fornito riscontro sullo stato del procedimento; la nota del 1° giugno 2023 prot. 37716, con la quale l'Autorità ha aggiornato il reclamante sullo stato del procedimento; il parere tecnico della Direzione Mercati Energia, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com, trasmesso in data 8 settembre 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione ARERA di decisione su un reclamo relativo a una pratica di connessione alla rete elettrica, con i relativi atti presupposti e conseguenziali
Esito
La controversia
E-Distribuzione S.p.A. ha impugnato la deliberazione ARERA 3 ottobre 2023, n. 436/2023/E/eel, recante la decisione sul reclamo presentato da una società agricola nei confronti dell'operatore di rete in relazione a una pratica di connessione, nonché gli atti del procedimento di trattazione del reclamo e il parere tecnico della Direzione Mercati Energia. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato che, dopo maggio 2024, non risultano depositi nel fascicolo e ha ritenuto necessario acquisire dalla parte ricorrente una dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse alla decisione nel merito, un aggiornamento sui fatti e sugli atti sopravvenuti e l'indicazione dell'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Ha inoltre richiesto ad ARERA, costituita con atto di mera forma, chiarimenti documentati e aggiornati sulla vicenda, con particolare riferimento a fatti o provvedimenti sopravvenuti idonei a incidere sulla permanenza dell'interesse o sull'esito del giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli articoli 63, 65, 84, comma 4, e 85 c.p.a. La parte ricorrente dovrà precisare entro il 27 maggio 2026 se permane l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione della controversia, indicare eventuali fatti o atti sopravvenuti e dichiarare se ritenga necessaria ulteriore attività istruttoria. ARERA dovrà depositare chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e sulle eventuali sopravvenienze rilevanti. Il TAR ha avvertito che il mancato adempimento alla richiesta relativa alla permanenza dell'interesse potrà essere valutato come comportamento processuale inequivoco di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. Le parti devono adempiere nelle forme del PAT; l'ordinanza è comunicata dalla Segreteria.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre mezzi istruttori utili alla decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di valutare il comportamento processuale della parte e di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di inerzia rispetto alla richiesta di confermare l'interesse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dall'ordinanza insieme alle disposizioni in materia di trattazione e decisione del giudizio.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti, inclusa l'inerzia rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse.
art. 5, comma 2, deliberazione ARERA 188/2012/E/com
Richiamato come fondamento del parere tecnico della Direzione Mercati Energia acquisito nel procedimento di reclamo; l'ordinanza non ne fornisce una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva l'assenza di aggiornamenti processuali e l'esigenza di verificare l'attualità dell'interesse alla decisione, può disporre incombenti istruttori chiedendo alla parte ricorrente una dichiarazione motivata sulla permanenza dell'interesse, l'aggiornamento della vicenda e l'indicazione dell'eventuale necessità di ulteriore istruttoria.
- L'inerzia della parte previamente invitata, con ordinanza istruttoria o comunicazione, a confermare la permanenza dell'interesse alla decisione può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale e può condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nell'ambito degli incombenti istruttori volti a verificare l'attualità dell'interesse, il giudice può richiedere anche all'amministrazione costituita chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti sopravvenuti e sugli atti eventualmente adottati, quando tali elementi possano incidere sulla permanenza dell'interesse o sull'esito del giudizio.
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