Sentenza n. 248/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 47/2025 del 12.03.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Larino, Sezione Lavoro, all’esito del giudizio n. 397/2024 R.G..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale ordinario di Larino che riconosceva il diritto alla Carta del Docente per le annualità 2018/19, 2020/21 e 2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Larino, Sezione Lavoro, che le aveva riconosciuto il diritto a percepire la Carta del Docente per tre annualità. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nel corso del giudizio il Ministero si è costituito documentando l'avvenuto pagamento di quanto dovuto. La ricorrente, con memoria, ha confermato l'integrale pagamento e dichiarato la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il pagamento intervenuto nel corso del giudizio avesse integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Le spese sono state poste a carico del Ministero, poiché il pagamento è avvenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza; sono state liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere ricorre quando una sopravvenienza soddisfa pienamente e puntualmente la pretesa sostanziale azionata, come l'integrale pagamento di quanto dovuto in esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale pagamento della somma dovuta in esecuzione della sentenza passata in giudicato determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., perché viene meno la pretesa sostanziale azionata.
- Se l'amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese del processo possono essere poste a suo carico secondo il principio di soccombenza virtuale o causale, anche quando il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
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