Sentenza del 01/10/2019 n. 40072 - Corte di Cassazione
Fatture false - Sequestro preventivo - Confisca - Beni già sottoposti a misure cautelari - Finalità - Ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Procura ha impugnato il rigetto della richiesta di sequestro preventivo impeditivo dei beni aziendali costituenti l'unità operativa della società Uraki, ritenuta strumento utilizzato per la commissione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000. Esisteva già, nell'ambito di un diverso procedimento e per fatti precedenti, un sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente del profitto dei reati tributari. Secondo la Procura, i due sequestri avevano oggetto, funzione e presupposti diversi: il primo mirava ad assicurare il profitto confiscabile, mentre il secondo era diretto a impedire la prosecuzione o l'aggravamento dell'attività criminale attraverso l'organizzazione aziendale, la partita IVA e il nome della società.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Oristano, disponendo il rinvio allo stesso Tribunale per un nuovo esame. Ha stabilito che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente, disposto in un diverso procedimento per reati diversi, non impedisce il successivo sequestro preventivo impeditivo dei beni aziendali, purché sussistano il fumus di un diverso e successivo reato e gli ulteriori presupposti cautelari. La Corte ha inoltre rilevato che il precedente sequestro non aveva impedito la prosecuzione delle condotte illecite.
Norme richiamate
Art. 321 c.p.p.
Costituisce la base normativa del sequestro preventivo, compreso quello impeditivo, diretto a evitare che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di ulteriori reati.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8
Disciplina il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Nel caso concreto, l'unità produttiva della società era ritenuta uno strumento utilizzato per la commissione di tale reato.
D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8
Riguardano i reati tributari oggetto del precedente procedimento, rispetto ai quali era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto, direttamente o per equivalente.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis
È richiamato in relazione alla confisca del profitto dei reati tributari, anche per equivalente, che costituisce la finalità del precedente sequestro.
Cass. pen., Sez. Unite, n. 11 del 28 luglio 1994
La preclusione cautelare non si forma per il solo rigetto iniziale della richiesta di sequestro, ma richiede una pronuncia emessa all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, da parte della Corte di cassazione o del tribunale competente in sede di riesame o appello.
Cass. pen., Sez. 3, n. 46902 del 14 giugno 2016, Sorgente
Afferma che diverse forme di sequestro possono coesistere sulla stessa cosa quando ricorrano autonomamente i rispettivi presupposti normativi, poiché il secondo vincolo può rafforzare la tutela assicurata dal primo.
Cass. pen., Sez. 3, n. 1253 del 6 luglio 1992, Costantino
Distingue la funzione del sequestro preventivo, volto a impedire l'aggravamento o la prosecuzione del reato, da quella del sequestro probatorio, diretto ad assicurare le cose necessarie all'accertamento dei fatti. Le due misure possono concorrere sulla stessa res, purché siano verificati in concreto i rispettivi presupposti.
Massime di principio
- La contemporanea presenza di un precedente sequestro non esclude automaticamente l'adozione di un nuovo sequestro sullo stesso bene: occorre confrontare concretamente oggetto, finalità, presupposti e procedimento di ciascuna misura.
- Il sequestro finalizzato alla confisca del profitto e il sequestro impeditivo hanno funzioni diverse: il primo mira ad assicurare l'ablazione del vantaggio economico del reato, mentre il secondo mira a impedire la prosecuzione o la reiterazione dell'attività criminosa.
- Un sequestro precedente non è sufficiente se non ha concretamente impedito la prosecuzione dei reati: la persistenza dell'attività illecita può giustificare un ulteriore vincolo cautelare sull'organizzazione o sullo strumento utilizzato per delinquere.
- La cumulabilità delle misure cautelari reali richiede comunque la verifica concreta del fumus del reato, del collegamento funzionale tra bene e condotta illecita e delle specifiche esigenze cautelari; non può essere affermata in modo astratto.
- Il rigetto iniziale di una richiesta cautelare non determina necessariamente una preclusione definitiva: il giudicato cautelare si forma, in linea generale, solo dopo una decisione emessa all'esito del procedimento di riesame, appello o ricorso per cassazione.
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