Cassazione Civile, Ordinanza n. 30433/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La contribuente ha impugnato un avviso di rettifica ICI relativo all'annualità 2011 emesso dal Comune di Napoli. In primo e secondo motivo ha dedotto, sotto il profilo della violazione di legge, che l'atto impositivo non potesse reggere perché mancava la prova della preventiva notifica della rettifica della rendita catastale degli immobili tassati, sostenendo inoltre che la Commissione regionale avrebbe omesso di annullare l'atto per la mancata notifica delle rendite catastali aumentate a seguito di procedura DOCFA. Con il terzo motivo ha censurato il rigetto dell'eccezione di compensazione del debito ICI 2011 con un proprio credito IMU 2012 verso lo stesso Comune, invocando la disciplina civilistica della compensazione e la normativa tributaria richiamata nel ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il giudice di merito aveva accertato in fatto la preventiva notifica della rendita catastale al de cuius della contribuente, e tale accertamento non era sindacabile in cassazione nei limiti dedotti, anche perché la censura sul vizio motivazionale era inammissibile in presenza di doppia conforme. Ha rigettato anche il terzo motivo, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata: in materia di tributi locali la compensazione non opera in via generale, ma solo nei limiti e secondo le modalità eventualmente stabilite dal regolamento dell'ente locale; nel caso concreto il regolamento comunale escludeva la compensazione tra ICI e IMU, sicché la contribuente non poteva estinguere il debito ICI 2011 con il credito IMU 2012. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato come norma sull'onere della prova, ma la censura è stata respinta perché il giudice di merito aveva comunque accertato la notifica della rendita catastale al de cuius.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato quale parametro della dedotta violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è stato ritenuto inammissibile nel caso di doppia conforme.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
richiamato per escludere l'accesso alla censura ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme.
art. 5 d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla notifica della rendita catastale.
art. 1, commi 161 e 162, L. n. 286/2006
richiamato dalla ricorrente in relazione alla procedura di rettifica e notifica della rendita catastale.
art. 74 L. n. 342/2000
richiamato dalla ricorrente come norma sulla decorrenza e conoscibilità della rendita catastale.
art. 3 R.D. n. 262/1942
richiamato nel terzo motivo in tema di compensazione, ma non ritenuto dirimente.
artt. 1241 e 1243 c.c.
richiamati dalla ricorrente per sostenere l'operatività della compensazione, ma la Corte ha escluso l'applicabilità generalizzata della compensazione ai tributi locali.
art. 1, comma 167, L. n. 296/2006
"gli Enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali"
la Corte ha ritenuto che la compensazione dei tributi locali non operi in modo incondizionato, ma solo se e nei limiti in cui sia prevista dai regolamenti dell'ente locale.
art. 8 L. n. 212/2000
indicato come fondamento del principio della compensazione in ambito tributario, ma non tale da superare il principio di legalità delle regole di versamento, riscossione, rimborso e deduzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- In cassazione, l'accertamento in fatto del giudice di merito circa la preventiva notifica della rendita catastale non è censurabile come violazione di legge, e il vizio motivazionale è inammissibile quando la decisione di appello è conforme a quella di primo grado sui medesimi fatti decisivi.
- La compensazione tra crediti e debiti tributari non è un istituto a operatività generale: nei tributi locali essa è ammessa solo nei casi e secondo le modalità stabilite dalla disciplina di legge e dai regolamenti dell'ente impositore.
- In assenza di una previsione regolamentare che consenta la compensazione, il contribuente può far valere il proprio credito verso l'ente locale mediante rimborso, ma non può opporlo in compensazione al debito tributario.
- La compensazione può essere esclusa anche quando si invochi il pagamento di un tributo locale con un credito relativo a un diverso tributo locale o a diversa annualità, se il regolamento dell'ente non la consente.
- Quando la motivazione del giudice di merito sul punto decisivo è giuridicamente errata ma il dispositivo è corretto, la Corte può correggere la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. mantenendo fermo il rigetto del ricorso.
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