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Sentenza

Sentenza n. 635/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Per l'annullamento, previa sospensione, della Determinazione del Dirigente Reg. Gen. N. 1833 del 12.11.2021, notificata a mezzo pec in data 15.11.2021, con cui è stata disposta la revoca dell’attività del Centro Revisioni dell’impresa FUCED S.r.l., in persona del l.r.p.t., Sig. D’APA Giuseppe, con contestuale revoca presso il CED del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto della concessione CZ/A12, nonché per il risarcimento dei danni subiti.

Giustizia amministrativa202101904

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di centro di revisione autoveicoli e della concessione presso il CED del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Provincia aveva revocato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di centro di revisione per veicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate, nonché la concessione assegnata presso il CED ministeriale, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 80, commi 11 e 15, del codice della strada e dell'art. 24 del regolamento provinciale, ingiustizia manifesta, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, difetto di istruttoria e carenza o insufficienza di motivazione. La Provincia ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Ministero dei Trasporti-Ufficio della Motorizzazione civile e ne ha chiesto il rigetto nel merito. La ricorrente ha inoltre eccepito la tardività della memoria provinciale depositata il 10 marzo 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione di tardività della memoria depositata dalla Provincia il 10 marzo 2026, ritenendola fuori termine ai sensi dell'art. 73 c.p.a. e non utilizzandola ai fini della decisione. Ha invece ritenuto di poter prescindere dalle ulteriori eccezioni preliminari della resistente applicando il principio della ragione più liquida, decidendo direttamente nel merito. Il ricorso è stato respinto perché l'art. 80, comma 11, del codice della strada impone la revoca delle concessioni relative alle revisioni quando, nel corso dei controlli, si accerti che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti. La visita ispettiva del 26 settembre 2021 aveva rilevato che la revisione di un veicolo era materialmente svolta da un operaio non abilitato, in assenza del tecnico abilitato. La successiva revisione straordinaria del medesimo veicolo aveva inoltre evidenziato problemi tecnici tali da imporne la sospensione dalla circolazione, nonostante il precedente esito favorevole. Il verbale ispettivo è stato considerato atto pubblico assistito da fede privilegiata quanto ai fatti attestati dal funzionario della Motorizzazione civile. Il complesso degli elementi documentali ha quindi reso non irragionevole la valutazione provinciale circa la gravità delle carenze e l'assenza di affidabilità dell'impresa nel proseguire l'attività nel rispetto delle prescrizioni. La domanda risarcitoria è stata rigettata per difetto degli elementi costitutivi, in ragione del rigetto della domanda demolitoria e dell'assenza di prova dei presupposti della responsabilità. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 8, d.lgs. 285/1992

    L'affidamento delle revisioni degli autoveicoli ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista, ovvero ad imprese che, esercendo, in prevalenza, attività di commercio di veicoli, esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione.

    La disposizione individua le imprese alle quali possono essere affidate le revisioni degli autoveicoli.

  • art. 80, comma 11, d.lgs. 285/1992

    Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

    La revoca della concessione è prevista quando i controlli accertino la perdita delle attrezzature necessarie oppure lo svolgimento delle revisioni in difformità dalle prescrizioni vigenti.

  • art. 80, comma 15, d.lgs. 285/1992

    La disposizione è indicata tra quelle richiamate dalla ricorrente, ma il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma fornita dal giudice.

  • art. 24 regolamento provinciale

    La disposizione è indicata tra quelle richiamate dalla ricorrente, ma il testo non esplicita il contenuto né una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 73 c.p.a.

    La memoria depositata fuori dai termini non è stata presa in considerazione ai fini della decisione.

Massime di principio

  • L'attività dei centri di revisione autoveicoli, in quanto funzionale alla sicurezza della circolazione, deve essere esercitata nel rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e tecniche applicabili.
  • Ai sensi dell'art. 80, comma 11, del codice della strada, l'accertamento che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti legittima la revoca delle concessioni relative ai compiti di revisione.
  • La materiale esecuzione delle operazioni di revisione da parte di un soggetto non abilitato, in assenza del tecnico abilitato, costituisce una grave irregolarità idonea a fondare la revoca dell'autorizzazione quando sia corroborata da ulteriori riscontri oggettivi.
  • Il verbale redatto dai funzionari della Motorizzazione civile, nei limiti dei fatti attestati direttamente dal pubblico ufficiale, ha natura di atto pubblico dotato di fede privilegiata e può costituire elemento probatorio decisivo nel giudizio amministrativo.
  • Il giudice amministrativo può decidere la controversia sulla questione di più pronta soluzione, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo dall'esame di questioni preliminari logicamente antecedenti.
  • La domanda risarcitoria proposta unitamente all'impugnazione deve essere respinta quando, oltre al rigetto della domanda di annullamento, non risultino dimostrati gli elementi costitutivi della responsabilità dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieMotorizzazione e veicoliInvalidità del provvedimentoDecisione e riti speciali
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRisarcimento del danno da attività amministrativa

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