Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06611/2026 del 18/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, le aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. ma aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato. Con il primo motivo deduceva la violazione di legge per il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p., allegando una situazione di indigenza. Con il secondo motivo lamentava vizio di motivazione per avere la Corte territoriale concesso l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e, nondimeno, mantenuto il giudizio di equivalenza tra circostanze aggravanti e attenuanti, con conseguente mancata riduzione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché lo stato di necessità non è integrato dalla mera indigenza, mancando l'attualità e inevitabilità del pericolo e dovendo l'imputato allegare tutti gli estremi della causa di esenzione. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che non vi è violazione del divieto di reformatio in peius quando, a seguito di appello del solo imputato, il giudice di secondo grado ridetermina il bilanciamento tra circostanze e può confermare il precedente giudizio di equivalenza, purché motivi in modo congruo; nel caso concreto la Corte territoriale aveva richiamato anche i precedenti specifici della ricorrente. Ne è derivata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    Lo stato di necessità richiede pericolo attuale di un danno grave alla persona, non evitabile altrimenti; la mera indigenza non basta.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata riconosciuta in appello, ma non ha imposto la modifica del giudizio di bilanciamento.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 54 c.p.

    L'imputato deve allegare tutti gli estremi della scriminante, inclusa l'insuperabile costrizione e l'inevitabilità del pericolo, altrimenti l'esimente non opera.

Massime di principio

  • La scriminante dello stato di necessità non è configurabile quando la condotta sia giustificata esclusivamente da uno stato di bisogno economico o di indigenza, se esistono strumenti leciti per fronteggiarlo.
  • Per invocare lo stato di necessità l'imputato deve allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della causa di giustificazione, compresi l'attualità del pericolo, l'inevitabilità del danno e l'impossibilità di sottrarsi al pericolo.
  • Nel giudizio d'appello instaurato dal solo imputato, la riduzione o l'esclusione di un'aggravante non comporta automaticamente una diminuzione della pena, perché il giudice può procedere a un nuovo bilanciamento tra circostanze e confermare quello già espresso, se con motivazione congrua.
  • Il giudizio di equivalenza tra circostanze è espressione di discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o difetto di motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando vi sia colpa nell'impugnazione manifestamente infondata, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneCircostanze del reatoPena e commisurazioneProcesso penale
RamiParte generale
SottomaterieLegittima difesa
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.