Cassazione Penale, Sentenza n. 15660/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha chiesto la rimessione del processo al Tribunale di Campobasso ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., denunciando una grave inimicizia e prevenzione dei tre magistrati dellUfficio del Pubblico Ministero di Lanciano. Le censure riguardano: presunta orientazione delle indagini verso la sua colpevolezza; rifiuto reiterato di richieste di interrogatorio durante le indagini preliminari; frammentazione delle indagini in due procedimenti per suggerire recidiva; redazione da parte della Polizia giudiziaria di una richiesta di misura cautelare interdittiva a suo carico; prosecuzione dellaccusa da parte dei magistrati nonostante denunce presentate dal coniuge della ricorrente (a sua volta pubblico ministero). Inoltre la ricorrente censura presunti errori del GIP nel rinvio a giudizio e un presunto diniego irragionevole di rinvio d'udienza da parte del giudice del dibattimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato listanza di rimessione inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le circostanze denunciate non configurino la "grave situazione locale" richiesta dallart. 45 cod. proc. pen., in quanto si tratta di fatti insiti nella dialettica processuale o privi di adeguato fondamento probatorio e non idonei a pregiudicare limparzialità dellufficio giudiziario. Le denunce pendenti contro magistrati, presentate dal coniuge, non sono di per sé sufficienti a determinare un sospetto generalizzato sullufficio. I provvedimenti del GUP e del giudice del dibattimento non appaiono espressione di prevenzione e, se illegittimi, sono impugnabili nei modi ordinari. La memoria depositata il 27/11/2023 è stata ritenuta inammissibile perché sottoscritta personalmente dalla parte; la Corte ha richiamato la disciplina che impone che gli atti difensivi in Cassazione siano redatti da difensori iscritti nellalbo speciale. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 45 cod. proc. pen.
La rimessione ha carattere eccezionale e richiede la sussistenza di una "grave situazione locale" esterna alla dialettica processuale tale da compromettere limparzialità dellufficio giudiziario o la libertà di determinazione dei partecipanti; i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo come conseguenza di tale situazione
Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003 (giurisprudenza consolidata)
Principio richiamato: lintervento di rimessione è derogatorio al principio del giudice naturale e va interpretato restrittivamente; atti e comportamenti del pubblico ministero possono giustificare la rimessione solo se hanno effettivamente pregiudicato la libera determinazione delle persone o creato motivo di legittimo sospetto sullimparzialità dellufficio
art. 46, comma 2 cod. proc. pen.
La domanda di rimessione deve essere sottoscritta personalmente dalla parte istante; tuttavia, una volta trasmessa alla Corte di cassazione il procedimento segue il rito camerale
art. 48, comma 1 cod. proc. pen.
Una volta trasmessa alla Corte di cassazione, la decisione sulla rimessione è assunta con il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità
art. 613, comma 1 cod. proc. pen. e riforma legge 23/06/2017 n. 103
A seguito della riforma, le memorie difensive destinate alla Corte di cassazione devono essere redatte da difensori iscritti nellalbo speciale della Corte; la memoria sottoscritta personalmente dalla parte, depositata dopo la trasmissione, è inammissibile
Massime di principio
- La richiesta di rimessione ex art. 45 cod. proc. pen. è eccezionale: serve provare una "grave situazione locale" esterna alla normale dialettica processuale, non semplici contrasti o dissensi con gli organi inquirenti
- Accuse generiche di prevenzione o inimicizia verso singoli magistrati richiedono elementi concreti e probatori che attestino il pregiudizio alla libertà di determinazione dei partecipanti o limparzialità dellufficio giudiziario nel suo complesso
- Denunce pendenti contro magistrati non bastano di per sé a giustificare la rimessione; occorre dimostrare che tali denunce hanno effettivamente prodotto un sospetto diffuso e concreto sullufficio
- Gli atti o provvedimenti adottati durante il processo (es. decisioni del GIP o del giudice del dibattimento) vanno impugnati con gli strumenti ordinari di impugnazione; non costituiscono automaticamente motivo per la rimessione salvo che si rivelino parte di una situazione locale patologica
- Sul piano formale, le istanze e le memorie dirette alla Corte di cassazione devono rispettare i requisiti di sottoscrizione e la regola delliscrizione allalbo speciale per gli atti difensivi in Cassazione; atti irregolari possono essere dichiarati inammissibili
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15615/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15616/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15617/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15622/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15623/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15624/2024 del 16/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →