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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18328/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di tre contribuenti qualificati come soci della società fallita, di alcuni avvisi di intimazione e delle cartelle di pagamento ad essi presupposte, riferite agli anni d’imposta 2009 e 2010. Le pretese riguardavano accise sul gasolio utilizzato per la produzione di energia elettrica e diritti di licenza, rimasti insoluti anche in sede concorsuale dopo la chiusura del fallimento. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto gli appelli dell’agente della riscossione e dell’Agenzia delle dogane, ritenendo da un lato carente la legittimazione passiva dell’Agenzia delle dogane e, dall’altro, improcedibili i ricorsi per mancato rispetto della procedura di reclamo/mediazione ex art. 17-bis d.lgs. 546/1992. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 17-bis d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’anticipata costituzione in giudizio non comportasse improcedibilità, ma al più la necessità di differire l’udienza per consentire il decorso del termine dilatorio di novanta giorni. Con il secondo motivo hanno denunciato la violazione dell’art. 102 c.p.c., censurando la negazione della legittimazione passiva dell’Agenzia delle dogane in una controversia che investiva non solo la notifica delle cartelle, ma anche la prescrizione della pretesa tributaria e dunque il merito dell’obbligazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha chiarito che, nella disciplina previgente dell’art. 17-bis d.lgs. 546/1992, la presentazione del reclamo era condizione di ammissibilità del ricorso; dopo la modifica del 2013, la sanzione è divenuta l’improcedibilità, ma la mancata osservanza del termine dilatorio di novanta giorni non determina di per sé improcedibilità, imponendo semmai al giudice di differire la trattazione se necessario. Nel caso concreto, essendo trascorso tra la notifica del ricorso e l’udienza un tempo ampiamente superiore a novanta giorni, non vi era ragione per dichiarare improcedibile il ricorso. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che, nelle controversie su cartelle e avvisi di intimazione in cui si deducano vizi di merito, è configurabile una legittimazione passiva concorrente tra agente della riscossione e amministrazione creditrice; pertanto, essendo stata contestata anche la prescrizione della pretesa oltre alla notifica delle cartelle, l’Agenzia delle dogane era correttamente evocata in giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 17-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio"

    La Corte ha evidenziato che, nel testo previgente, il reclamo costituiva condizione di ammissibilità; per effetto della modifica legislativa intervenuta dal 1 gennaio 2014, la sanzione è stata trasformata in improcedibilità e non in inammissibilità, con conseguente necessità, ove occorra, di differire l’udienza per consentire l’espletamento effettivo della procedura conciliativa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma invocata dai ricorrenti per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 102 c.p.c.

    La Corte ha richiamato il principio sulla legittimazione passiva concorrente degli enti coinvolti nella riscossione quando la controversia investe vizi di merito della pretesa.

  • art. 1, comma 611, lett. a), n. 1), l. 27 dicembre 2013, n. 147

    La norma è richiamata come intervento modificativo dell’art. 17-bis d.lgs. 546/1992, che ha sostituito la sanzione dell’inammissibilità con quella dell’improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il mancato rispetto del termine dilatorio previsto per la procedura di reclamo/mediazione non comporta automaticamente l’improcedibilità del ricorso, quando il termine sostanziale per l’espletamento della procedura sia comunque decorso prima della trattazione della causa; in tal caso il giudice deve, se necessario, rinviare l’udienza per consentire il compimento della procedura.
  • Nelle controversie aventi ad oggetto cartelle di pagamento o avvisi di intimazione, quando siano dedotti soltanto vizi formali della notifica può operare una diversa distribuzione della legittimazione passiva; se invece la contestazione investe anche vizi di merito della pretesa, la legittimazione passiva è concorrente tra agente della riscossione e ente creditore.
  • Non può essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell’amministrazione creditrice quando la lite riguardi anche l’esistenza, l’entità o l’estinzione per prescrizione del credito iscritto a ruolo, poiché tali profili coinvolgono direttamente il merito della pretesa tributaria.
  • La funzione della procedura di reclamo/mediazione nel contenzioso tributario è quella di favorire una composizione anticipata della lite; la sua disciplina va interpretata in modo da assicurare l’effettività del contraddittorio, non in senso meramente formalistico.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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