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Ordinanza

Ordinanza n. 276/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600494

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del 1° marzo 2026 di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e ha chiesto la sospensione cautelare dei suoi effetti. Il provvedimento ha motivato il diniego con il mancato superamento, nell’anno accademico 2024/2025, delle due verifiche di profitto richieste per il rinnovo. In sede cautelare il testo non espone ulteriori specifici motivi di censura né allegazioni circa gravi motivi di salute o forza maggiore.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, sulla base di una sommaria delibazione, che non emergessero i presupposti per concedere la tutela richiesta. Il diniego appariva adeguatamente motivato quanto al mancato superamento delle due verifiche necessarie per l’anno accademico 2024/2025. La possibilità prevista dall’art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999 di rinnovare il permesso quando sia stata superata una sola verifica, in presenza di gravi motivi di salute o forza maggiore debitamente documentati, non risultava applicabile: la ricorrente non aveva superato alcuna verifica. Spese della fase cautelare compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuto di dover rigettare l’istanza cautelare;

    La domanda cautelare è stata respinta perché, nella sommaria valutazione propria della fase, il giudice non ha ravvisato i presupposti per concedere la tutela richiesta.

  • art. 46, comma 4, d.P.R. 394/1999

    Considerato che, all’esito di una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio, non appaiono prima facie ravvisabili i presupposti per la concessione della invocata tutela, atteso che l’atto impugnato appare sorretto da adeguata motivazione in ordine al mancato espletamento, per l’anno accademico 2024/2025, delle due verifiche necessarie ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, come richiesto dall’art. 46, comma 4, del d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394;

    Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per studio sono richieste le verifiche di profitto previste dalla disposizione; la deroga per gravi motivi di salute o forza maggiore documentati consente il rinnovo quando lo studente abbia superato una sola verifica, non quando non ne abbia superata alcuna.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio non presenta prima facie profili di illegittimità quando sia adeguatamente motivato sul mancato superamento delle verifiche di profitto richieste per l’anno accademico considerato.
  • La deroga che consente il rinnovo del permesso per motivi di studio, in presenza di gravi motivi di salute o di forza maggiore debitamente documentati, opera se lo studente ha superato una sola verifica di profitto; non si estende al caso in cui non sia stata superata alcuna verifica.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazione

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