Cassazione Penale, Sentenza n. 14421/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen., e di applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter ord. pen., per presunta grave infermità fisica incompatibile col regime detentivo. Il ricorrente lamentava vizio di motivazione del Tribunale, sostenendo che quest'ultimo si sarebbe limitato a richiamare precedenti provvedimenti di rigetto senza valutare autonomamente le condizioni di salute attuali.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conferma che il Tribunale di Sorveglianza ha motivato adeguatamente il rigetto: le condizioni di salute sono ritenute stazionarie e gestibili in regime intramurario, è stato valutato l'offerta terapeutica disponibile (incluso il trasferimento dell'interessato in un istituto dotato di centro S.A.I.) e si è dato rilievo decisivo al ripetuto rifiuto del detenuto di sottoporsi ad accertamenti e alla terapia prescritta. Il Tribunale ha inoltre bilanciato la serietà delle condizioni di salute con la pericolosità sociale, desunta dai precedenti e dall'assenza di resipiscenza. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 147 cod. pen. (comma 1, n.2)
Consente il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena quando il condannato sia affetto da una grave infermità fisica che renda le condizioni di salute incompatibili con il carcere; richiede valutazione della gravità e compatibilità col regime detentivo
art. 47-ter ord. pen.
Prevede la possibilità di disporre la detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena quando il giudice ritenga prevalente la tutela della salute o quando la detenzione domiciliare sia ritenuta idonea a contemperare esigenze di cura e di contenimento della pericolosità
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile o abusivo, valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
art. 52 d.lgs. 196/03
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Massime di principio
- Per ottenere il differimento della pena ex art. 147 c.p. è necessario comprovare una grave infermità fisica che renda incompatibile la detenzione; non è sufficiente una generica allegazione.
- Il giudice deve compiere una valutazione autonoma e motivata della compatibilità tra condizioni di salute e regime detentivo, bilanciando la gravità della patologia con la pericolosità sociale del detenuto.
- Il rifiuto del detenuto di sottoporsi ad accertamenti medici o di seguire terapie previste è elemento ostativo rilevante e può giustificare il rigetto della richiesta: l'adesione ai percorsi terapeutici è spesso considerata condizione necessaria per ottenere misure alternative o differimenti.
- La presenza di strutture sanitarie adeguate in istituti penitenziari (es. centri S.A.I.) e la possibilità di ricevere cure efficaci in regime intramurario pesano contro la necessità del differimento o della detenzione domiciliare.
- Richieste reiterate già respinte in passato incontrano maggiore difficoltà a essere accolte se non emergono fatti nuovi o peggioramenti obiettivi documentati.
- Ricorsi manifestamente infondati o formulati in modo generico possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne al pagamento delle spese e somme alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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