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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43337/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava in cassazione la sentenza d'appello del 06/10/2022 lamentando: 1) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali e di atti raccolti dinanzi al primo giudice poi sostituito, per assenza del consenso previsto per l'utilizzo di prove raccolte davanti ad altro giudice; 2) la violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. e il travisamento della prova, in quanto la Corte d'appello avrebbe fondato la condanna su dichiarazioni rese da un ufficiale di polizia giudiziaria che riferiva contenuti acquisiti dalla compagna del fratello dell'imputato durante una perquisizione, dichiarazioni non verbalizzate e quindi rese in violazione del divieto previsto dall'art. 195, comma 4.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per genericità (mancata indicazione puntuale degli atti impugnati e dei loro effetti sulla decisione) e ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che vi sia stato travisamento della prova e violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., posto che l'ufficiale di polizia ha riferito contenuti originariamente forniti da terzi senza che fossero verbalizzati. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente ai capi E), M) e N) e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia; ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto.

Norme richiamate

  • art. 195 cod. proc. pen.

    art. 195, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato il comma 4 nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da terzi; il riferimento a dichiarazioni non verbalizzate e ricostruite dall'ufficiale integra violazione del divieto e può determinare il travisamento della prova con conseguente annullamento della decisione impugnata.

  • art. 625 n. 4 cod. pen.

    art. 625, n. 4, cod. pen. (richiamato nel quadro fattuale della sentenza di merito)

    Richiamata nel contesto della decisione di merito (esclusione della circostanza aggravante in primo grado). Nel provvedimento di cassazione tale norma è parte del quadro fattuale ma non è stata oggetto di specifica censura normativa nella decisione della Corte di Cassazione.

Massime di principio

  • Un motivo di cassazione deve essere specifico: indicare esattamente quali atti o dichiarazioni si censurano e spiegare il nesso con la decisione, altrimenti è inammissibile per genericità.
  • Le dichiarazioni riferite da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria su contenuto di dichiarazioni rese da terzi (non verbalizzate) sono vietate ai sensi dell'art. 195, comma 4, e, se utilizzate per fondare una condanna, possono determinare il travisamento della prova e l'annullamento parziale della sentenza.
  • Se una parte contesta l'utilizzabilità di prove raccolte davanti a un diverso giudice per assenza di consenso, deve specificare quali atti sono stati usati e come hanno inciso sulla decisione per consentire al giudice di valutare l'eventuale rinnovazione dell'istruttoria o la degradazione delle prove.
  • In caso di accertata utilizzazione di dichiarazioni in violazione dell'art. 195, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza limitatamente ai capi influenzati dalle dichiarazioni medesime e rinviare per nuovo esame, lasciando al giudice di merito la valutazione se il restante coacervo probatorio sia idoneo a sostenere una condanna.
  • Gli ufficiali di polizia possono riferire fatti personali o circostanze direttamente osservate, ma non il contenuto di dichiarazioni altrui non formalmente acquisite; per far valere contenuti dichiarativi occorre che i dichiarante deponga direttamente o che le dichiarazioni siano verbalizzate secondo le forme richieste.

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