Cassazione Penale, Sentenza n. 33395/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà che non ha ritenuto sussumibili i fatti nella più lieve fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990; dedotte anche censure sulla presunta illogicità e stereotipia della motivazione del giudice di merito, evidenziando la genericità degli elementi indiziari ("andirivieni" di vetture), gli esiti prevalentemente negativi della perquisizione domiciliare (assenza di materiale per il confezionamento e sostanze da taglio) e la non univoca rilevanza delle banconote rinvenute, elementi che a parere del ricorrente indicherebbero occasionalità e scarsa strutturazione dell'attività di spaccio
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale: il giudice del riesame aveva già sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso l'abitazione del fratello, misura che è compatibile anche con l'ipotesi di cui all'art. 73, co. 5, DPR 309/90; pertanto la richiesta di diversa qualificazione giuridica del fatto non produceva per il ricorrente una utilità cautelare effettiva. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro tremila
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
Si discute la rilevanza della "ipotesi meno grave" per la qualificazione del fatto; la Corte osserva che la riclassificazione ai fini penali è rilevante ai fini dell'impugnazione solo se influisce sulla misura cautelare applicata
Codice di procedura penale, art. 309, comma 3
Norma richiamata quale base formale per l'impugnazione dell'ordinanza del GIP (impugnazione contro la misura cautelare)
Codice di procedura penale, art. 280
La Corte rileva che la sostituzione con gli arresti domiciliari è compatibile anche con l'ipotesi meno grave di cui all'art. 73, co. 5, e quindi la diversa qualificazione non avrebbe cambiato la misura
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173, comma 1
Richiamo al limite della motivazione del ricorrente nei termini strettamente necessari per la decisione
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata in relazione agli effetti dell'inammissibilità del ricorso e alla valutazione sull'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Se il giudice del riesame ha già adottato una misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari) la successiva impugnazione finalizzata esclusivamente a ottenere una diversa qualificazione del fatto (più lieve) può essere priva di interesse quando la riclassificazione non incide sui presupposti o sulla natura/durata della misura cautelare
- L'interesse ad impugnare sussiste solo quando la diversa qualificazione giuridica possa concretamente modificare "l'an" o il "quomodo" della misura cautelare (ad es. escludere la possibilità della custodia in carcere o incidere sulla durata della misura)
- La mera contestazione della motivazione del giudice di merito non è sufficiente se l'impugnazione non mira a ottenere una realistica utilità cautelare per l'indagato
- Le risultanze investigative negative (mancato rinvenimento di strumenti per il confezionamento, assenza di sostanze) e la presenza di elementi indiziari generici possono essere oggetto di censura, ma la loro efficacia ai fini della qualificazione del reato va valutata in relazione all'effettiva incidenza sulla misura cautelare
- In caso di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse il ricorrente può essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria
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