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Ordinanza

Ordinanza n. 96/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Delibera del Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta n. 1176 del 21.11.2025- avente ad oggetto “Assunzione a Tempo Indeterminato Dottori Cusumano Marco, De Simone Michele, Rubino Amedeo, Leonforte Pierfrancesco, Tigano Marta e Baldacchino Laura – Dirigenti Medici di Medicina Fisica e Riabilitativa” - pubblicata sul sito web dell’Asp in data 23.11.2025; - in parte qua, del bando di concorso pubblicato in data 15.11.2024 (GURI n.91/2024), per titoli ed esami, per la copertura di n.6 posti di Dirigenti Medici di Medicina Fisica e Riabilitazione, in esecuzione alla Deliberazione del Direttore Generale n.581 del 15.10.2024 e s.m.i.; - della nota dell’ASP di Caltanissetta prot. n. 78280/2025, con la quale l’Amministrazione resistente ha sostanzialmente rigettato l’atto a mezzo del quale l’odierno ricorrente ha chiesto di “annullare in autotutela la deliberazione del Direttore Generale n. 1176 del 21.11.2025”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202600149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di assunzione a tempo indeterminato di sei dirigenti medici, unitamente alla clausola del bando sulla formazione e utilizzazione delle graduatorie e al diniego di autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la delibera con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta ha assunto a tempo indeterminato sei dirigenti medici di medicina fisica e riabilitativa, nonché, in parte qua, il bando di concorso per titoli ed esami relativo alla copertura di sei posti e la nota con cui l’Amministrazione ha respinto la richiesta di annullamento in autotutela. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente indicati i singoli motivi di ricorso; emerge tuttavia che la contestazione riguardava l’utilizzazione della graduatoria degli specializzandi e la priorità riconosciuta ai candidati che, dopo la presentazione della domanda e la formazione della graduatoria, avevano conseguito il titolo di specializzazione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo il ricorso privo di profili di fondatezza. Il Collegio ha interpretato la clausola del bando relativa alla formulazione della graduatoria nel senso che dovevano essere formate due graduatorie, una per i medici già specializzati e una per gli specializzandi; l’assunzione a tempo indeterminato doveva avvenire prioritariamente dalla graduatoria degli specializzati e, in caso di ulteriori posti vacanti, dalla graduatoria degli specializzandi. Tra questi ultimi, il conseguimento della specializzazione nelle more della procedura costituiva titolo di precedenza per l’assunzione a tempo indeterminato. Poiché non erano state presentate domande da medici già specializzati e non era stata quindi formata la relativa graduatoria, l’Azienda aveva correttamente utilizzato la graduatoria degli specializzandi, assumendo prioritariamente coloro che nel frattempo avevano conseguito il titolo di specializzazione. Il TAR ha inoltre rilevato che la clausola attributiva di tale preferenza non era stata contestata dal ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell’Azienda resistente.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda di sospensione è stata respinta perché il ricorso è stato ritenuto privo di profili di fondatezza.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis prevede graduatorie distinte per candidati già specializzati e candidati specializzandi, stabilendo la priorità degli specializzati e, per i posti ulteriormente vacanti, l’utilizzazione della graduatoria degli specializzandi, il conseguimento della specializzazione nelle more della procedura può costituire titolo di precedenza per l’assunzione a tempo indeterminato, se ciò è previsto con chiarezza dal bando.
  • In assenza di candidati già specializzati e della conseguente graduatoria degli specializzati, l’amministrazione può utilizzare la graduatoria degli specializzandi secondo le modalità previste dal bando, dando priorità ai candidati che abbiano conseguito il titolo di specializzazione durante lo svolgimento della procedura.
  • La clausola della lex specialis che disciplina la precedenza nell’assunzione deve essere specificamente contestata se il candidato intende rimetterne in discussione la legittimità; la sua mancata impugnazione impedisce di contestare efficacemente, in sede cautelare, l’applicazione della clausola da parte dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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