Sentenza del 14/03/2019 n. 7252 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA. S.p.A. ha rinunciato al ricorso per Cassazione, dichiarando che le parti avevano conciliato la lite nelle more del giudizio. La Corte di Cassazione ha pertanto dichiarato estinto il giudizio. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese processuali, poiché B.L. non si era costituito nel giudizio di Cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'accertamento TIA relativo all'anno 2005. B.L. contestava l'applicazione della parte variabile della tariffa sulle superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili, sostenendo di provvedere autonomamente al loro smaltimento. Contestava inoltre l'applicazione dell'IVA sulla TIA e le sanzioni e gli interessi. La CTR, in sede di rinvio, aveva ritenuto dovuta soltanto la parte fissa della tariffa, escludendo la parte variabile, le sanzioni, gli interessi e l'IVA.
Norme richiamate
TIA – tariffa di igiene ambientale
La tariffa è stata trattata, secondo l'impostazione richiamata dalla CTR e dalla Corte Costituzionale, come avente natura tributaria. In presenza di rifiuti speciali non assimilabili prodotti su superfici aziendali e smaltiti autonomamente dal contribuente, può essere esclusa la componente variabile, mentre resta dovuta la componente fissa per i servizi generali.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009
La sentenza è richiamata per affermare la natura tributaria della TIA e, conseguentemente, l'indebita applicazione dell'IVA sulla tariffa.
Massime di principio
- Quando un'impresa dimostra di produrre rifiuti speciali non assimilabili e di provvedere autonomamente al loro smaltimento, la componente variabile della TIA può non essere dovuta per le superfici interessate; la componente fissa può invece rimanere applicabile.
- La ripartizione dell'onere tra parte fissa e parte variabile richiede una precisa individuazione delle superfici e una prova documentale della tipologia dei rifiuti e del loro effettivo smaltimento autonomo.
- Se la tariffa ha natura tributaria, l'IVA non dovrebbe essere applicata, secondo il principio richiamato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009.
- La rinuncia al ricorso conseguente a una conciliazione tra le parti determina l'estinzione del giudizio senza una decisione definitiva della Cassazione sui motivi del ricorso.
- In caso di mancata costituzione della controparte, il giudice può non pronunciarsi sulle spese processuali.
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