Sentenza n. 1833/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza volta alla predisposizione di un progetto individualizzato ex art. 14 l. 328/2000
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore disabile)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza ricevuta dal Comune di Palermo il 30 ottobre 2025 e trasmessa nella stessa data alla Commissione UVM dell'ASP di Palermo. L'istanza era diretta a ottenere la predisposizione, nell'interesse della figlia minorenne con disabilità, di un progetto individualizzato ai sensi dell'art. 14 della legge n. 328/2000. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato, con memoria del 20 aprile 2026, l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione non contestata di cessazione della materia del contendere e ha dichiarato conseguentemente cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ritenendo quindi a carico delle amministrazioni intimate il pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 750,00 per ciascuna amministrazione, per complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
Costituisce la base normativa dell'istanza volta alla predisposizione di un progetto individualizzato in favore della persona con disabilità.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
artt. 6, par. 1, lett. f), e 9, parr. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Giustificano l'oscuramento dei dati personali e sanitari delle parti e dei soggetti citati in caso di diffusione del provvedimento.
artt. 52, commi 1, 2 e 5, e 2-septies d.lgs. 196/2003
Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e sanitari mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio avverso il silenzio-inadempimento, sopravviene una situazione che elimina l'interesse alla decisione sulla domanda, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla base della situazione esistente al momento dell'avvio del giudizio.
- In presenza di dati idonei a rivelare lo stato di salute, il giudice amministrativo può disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri elementi identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
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