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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30797/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011, riprendendo a tassazione costi ritenuti non adeguatamente documentati relativi ad acquisti di materiale ferroso. La società aveva impugnato l’atto e il primo giudice aveva annullato l’accertamento ritenendo fondata l’eccezione di difetto di sottoscrizione dell’atto impositivo. In appello, l’Ufficio aveva contestato sia la tardività di quella eccezione, sia la legittimità della ripresa a tassazione. La CTR aveva però rigettato l’appello valorizzando un diverso profilo, ossia la pretesa duplicazione della imposizione sul medesimo illecito, perché i ricavi omessi sarebbero stati già contestati anche alla persona fisica dell’amministratore/socio unico. In cassazione l’Agenzia deduceva violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva deciso sulla base di una questione nuova, introdotta solo in appello dal contribuente, e dunque inammissibile perché ampliava la causa petendi e costituiva un motivo aggiunto di impugnazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che la questione della duplicazione della pretesa fiscale nei confronti della società e della persona fisica non era stata introdotta in primo grado, ma era emersa solo in appello; pertanto era una questione nuova, tardiva e inammissibile nel giudizio tributario di secondo grado. Poiché la CTR aveva fondato la propria decisione proprio su tale questione preclusa, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario d’appello non possono essere introdotte questioni nuove che amplino la causa petendi o si risolvano in motivi aggiunti di impugnazione, perché ciò è precluso dalla norma.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La dedotta violazione processuale è stata veicolata come nullità della sentenza per decisione fondata su questione inammissibilmente nuova.

  • artt. 24 e 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il richiamo giurisprudenziale evidenzia che una nuova difesa non riconducibile alla originaria causa petendi, se fondata su fatti diversi e ampliativa del contendere, integra un motivo aggiunto vietato in appello.

Massime di principio

  • Nel processo tributario di appello è preclusa l’introduzione di questioni nuove che non siano riconducibili alla causa petendi originaria e che allarghino la materia del contendere.
  • Se il giudice di appello fonda la decisione su una questione tardivamente introdotta dalla parte e non dedotta in primo grado, la sentenza è affetta da vizio denunciabile in cassazione.
  • Una deduzione che non si limita a replicare alla domanda avversaria, ma introduce un autonomo profilo di illegittimità dell’atto impositivo, deve essere trattata come motivo aggiunto di impugnazione e non come mera difesa.
  • La preclusione alle domande nuove in appello opera anche quando la nuova questione sia prospettata per sostenere l’illegittimità della ripresa a tassazione sotto un diverso angolo fattuale o giuridico.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiGiudicato

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