Sentenza n. 6512/2026 - Roma, Sezione 2
per accertare ex art.116 c.p.a. e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di ITA, i.p.l.r.p.t., del 11.12.2025 e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto e, per l'effetto, annullarlo/i; Altresì accertare e dichiarare il diritto dell'Organizzazione ricorrente all'accesso agli atti ed ai documenti richiesti con istanza del 5 maggio 2025 per tutti i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, disporre l'accesso agli atti in favore della Federazione Nazionale ASSOVOLO - Trasporto Aereo; e/o ordinare alla società resistente, ai sensi dell'art. 116 comma 4 c.p.a., l'esibizione entro il termine di trenta giorni, di tutte le informazioni e/o documentazione e/o atti richiesti con la predetta istanza di accesso, anche in virtù dell'accertamento positivo da parte della Commissione per l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri espresso con la decisione del 27 ottobre 2025 (Decisione 27/10/2025 n. 3.39).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso di Italia Trasporto Aereo S.p.A. dell'11 dicembre 2025 relativo a tre documenti concernenti il trasferimento delle autorizzazioni ETS e i piani di monitoraggio già trasmessi al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Esito
Favorevole al ricorrente (organizzazione sindacale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 116 c.p.a. per ottenere l'annullamento del diniego e l'esibizione di tre documenti richiesti con istanza del 5 maggio 2025: la comunicazione congiunta ITA-Alitalia del 22 dicembre 2021 relativa al trasferimento dell'autorizzazione ETS; l'istanza congiunta della stessa data per l'aggiornamento del piano di monitoraggio; il piano di monitoraggio con codice AV12 trasmesso il 10 gennaio 2022. L'istanza era funzionale a controversie di lavoro promosse nell'interesse di ex dipendenti Alitalia, nelle quali si discute della qualificazione dell'operazione tra Alitalia e ITA come cessione di beni o come sostanziale cessione di ramo d'azienda, con conseguente applicazione dell'art. 2112 c.c. ITA ha eccepito il difetto di interesse e sostenuto l'assenza di nesso di strumentalità, rilevando in particolare che il piano AV12 sarebbe stato sostituito da un successivo piano AV146 e che le decisioni finali sull'allocazione delle quote ETS sarebbero già sufficienti. Ha inoltre dedotto l'irrilevanza dei documenti rispetto a eventuali giudizi di legittimità e la presenza di dati e parametri industriali coperti da riservatezza. La ricorrente ha richiamato anche la decisione favorevole della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 27 ottobre 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha respinto l'eccezione di difetto di interesse, ritenendo non manifestamente pretestuosa la finalità difensiva dell'accesso e ravvisando un collegamento concreto tra i documenti richiesti e le controversie relative alla continuità dei rapporti di lavoro ex art. 2112 c.c. Ha ritenuto che anche un piano di monitoraggio successivamente sostituito possa conservare rilevanza probatoria, perché il contenzioso riguarda la complessiva natura dell'operazione sulla base degli atti adottati nella sua fase originaria. Ha inoltre affermato che la documentazione prodromica alle decisioni finali sulle quote ETS può essere oggetto di accesso e che l'acquisizione delle quote di Alitalia da parte di ITA può contribuire a dimostrare la continuità aziendale, il fabbisogno di personale e la successione o sovrapposizione negli asset e nelle posizioni contrattuali. Il giudice ha ritenuto irrilevanti, in sede di accesso, le valutazioni di ITA sulla natura del giudizio lavoristico o sulle future scelte difensive della ricorrente; la possibilità di ricorrere per cassazione conferma, inoltre, l'attualità dell'interesse. Quanto ai dati riservati, il TAR ha precisato che l'ostensione deve avvenire nel rispetto della riservatezza commerciale, tecnica e industriale, mediante oscuramento delle parti sensibili o differimento motivato, ove necessario per non interferire con la dismissione della partecipazione pubblica. Ha quindi annullato il diniego dell'11 dicembre 2025, dichiarato il diritto della ricorrente all'accesso e ordinato a ITA l'esibizione dei documenti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, ai sensi e nei limiti della motivazione. ITA è stata condannata alle spese per euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato; le spese sono state compensate nei confronti delle amministrazioni statali.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
per accertare ex art.116 c.p.a. e dichiarare l'illegittimità del provvedimento
Disciplina il rito per la tutela del diritto di accesso; il giudice può annullare il diniego e ordinare l'esibizione dei documenti.
art. 2112 c.c.
benefici della continuità del rapporto lavorativo ex art.2112 c.c.
La finalità difensiva dell'accesso è stata ritenuta concretamente collegata alle controversie sulla possibile cessione di ramo d'azienda e sulla continuità dei rapporti di lavoro.
Massime di principio
- Ai fini dell'accesso difensivo, l'interesse sussiste quando l'esigenza di tutela non sia manifestamente pretestuosa o priva di qualsiasi nesso con il contenuto dei documenti richiesti; non è necessario che il giudice dell'accesso anticipi la valutazione di fondatezza della controversia principale.
- La strumentalità dell'accesso difensivo può riguardare anche documenti formati o utilizzati nella fase preparatoria di un'operazione economica e un documento successivamente sostituito, se esso può contribuire alla ricostruzione complessiva dell'operazione oggetto della controversia.
- L'accesso può estendersi alla documentazione prodromica rispetto agli atti finali quando la conoscenza degli atti preparatori sia funzionale a dimostrare elementi rilevanti per la tutela giurisdizionale, quali la continuità aziendale, il fabbisogno di personale o la successione negli asset e nelle posizioni contrattuali.
- Nel giudizio sull'accesso non spetta all'amministrazione negare l'ostensione sulla base di valutazioni prognostiche circa il tipo di giudizio che sarà eventualmente instaurato o le future scelte difensive dell'interessato; è sufficiente verificare l'attualità e la non pretestuosità dell'esigenza difensiva.
- La presenza di segreti commerciali, tecnici o industriali non impone necessariamente il diniego integrale dell'accesso: l'amministrazione deve valutare, con motivazione congrua e nel rispetto della proporzionalità, l'oscuramento delle parti riservate o il differimento temporaneo dell'ostensione.
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