Cassazione Penale, Sentenza n. 34908/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., deducendo che la sentenza della Quinta sezione penale della Corte di cassazione del 12/01/2021 avrebbe travisato i fatti e commesso errori percettivi nella valutazione delle prove. Le censure principali riguardavano: 1) l'asserita inesistenza di riunioni (settembre 2006 e 24 dicembre 2007) ritenute decisive per la qualificazione di Puca quale mandante, nonché l'inattendibilità dei collaboratori di giustizia (fratelli Marrazzo) che avevano riferito la partecipazione del Puca alle riunioni; 2) la presunta illegittima esclusione della rinnovazione dell'istruttoria e dell'ammissione di prove contrarie (trascrizioni intercettazioni, nuovi esami di collaboratori); 3) il travisamento delle divergenze e delle contraddizioni nelle dichiarazioni dei collaboratori, con riferimento specifico all'attendibilità di Vincenzo Marrazzo; 4) la mancata valutazione di atti e verbali di controesame provenienti da altro procedimento (cd. processo armi). Con atti successivi sono stati aggiunti motivi affini che riproponevano le stesse doglianze in forma ampliata.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta non configurabilità dell'errore di fatto. La Corte ha ritenuto che i fatti prospettati non rientrano nella nozione di errore percettivo prevista dall'art. 625-bis c.p.p., ma costituiscono critiche al giudizio di valutazione del merito e della Corte di cassazione, cioè errori di giudizio esclusi dal rimedio straordinario. Il Collegio ha accertato che la Quinta Sezione aveva esaminato compiutamente le censure, motivando il rigetto con argomentazioni logiche e fondate; mancava quindi una svista materiale o un equivoco percettivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rimedio previsto per l'"errore di fatto" nel giudizio di legittimità: applicabile solo in presenza di un errore percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti che abbia effettivamente condotto a una decisione diversa; non è estendibile agli errori di valutazione o di diritto.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
La doglianza invocava violazione di detta norma relativa ai vizi motivazionali della sentenza (insufficiente o mancata affrontazione di questioni rilevanti); il Collegio ha ritenuto che la Corte di cassazione si era effettivamente confrontata con le censure e che si trattava di un apprezzamento motivazionale non riconducibile a errore percettivo.
artt. 546, comma 1, lett. e), 125 comma 3, 192 comma 3, 195, 533 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nella censura sulla rinnovazione dell'istruttoria e sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto legittime le decisioni di merito circa l'ammissibilità e la rilevanza delle prove richieste, configurando quindi una decisione di valutazione non attaccabile con il rimedio per errore di fatto.
art. 575 cod. pen. (omicidio)
Norma sostanziale che definisce il delitto di omicidio; la condanna del ricorrente per omicidio volontario aggravato è fondata sulle risultanze di merito (dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni) ritenute attendibili nei giudizi precedenti.
art. 577 cod. pen. (aggravanti)
Richiamata in relazione alle aggravanti contestate (nn. 3 e 4) e connessa alla qualificazione delle circostanze aggravanti applicate alla condanna.
art. 56 cod. pen. (tentato reato)
Richiamato perché il ricorrente era imputato anche di tentato omicidio; la contestazione non è stata ritenuta suscettibile di correzione mediante il rimedio invocato.
art. 110, art. 81 comma secondo e art. 61 n.1 cod. pen.; art. 7 legge n.203/1991
Norme relative alla partecipazione a più delitti, concorso di persone nel reato, circostanze aggravanti e aggravanti per reati commessi per finalità mafiose/associative; utilizzate per qualificare i capi di imputazione originari e ribadite nel percorso processuale, non contrastate da un errore percettivo ai sensi dell'art. 625-bis.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è concepito per correggere svisti o equivocazioni percettive nella lettura degli atti del giudizio di legittimità; non serve a rimettere in discussione valutazioni di merito o la credibilità delle prove che costituiscono apprezzamenti tipici del giudice.
- Perché un ricorso per errore di fatto sia ammissibile è necessario individuare un chiaro elemento materiale (es. omissione o travisamento manifesto di un atto/atto processuale) che abbia effettivamente condizionato la decisione; mere divergenze interpretative o critiche alla motivazione non sono sufficienti.
- Le questioni riguardanti l'attendibilità di collaboratori di giustizia e la valutazione delle intercettazioni sono, di regola, valutazioni di merito: per impugnarle occorrono gli strumenti ordinari (appello, ricorso per cassazione nei limiti previsti) e non il rimedio per errore di fatto quando manchi una svista materiale.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati ai sensi dell'art. 625-bis può comportare condanne alle spese e ammende: è quindi prudente, prima di proporre il rimedio straordinario, verificare che esista effettivamente una svista percettiva non una semplice discrepanza valutativa.
- Se si ritiene che il giudice abbia omesso di pronunciarsi su fatti determinanti, bisogna documentare puntualmente l'omissione o la mancata considerazione degli atti (esibendo il punto specifico dell'atto ignorato), non limitarsi a ricostruzioni alternative dei fatti.
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