Sentenza n. 6903/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro gli atti della procedura concorsuale indetta con D.D.G. 16 febbraio 2018, nella parte relativa all’esclusione dei candidati privi di abilitazione all’insegnamento
Esito
Favorevole al ricorrente (candidati a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti contestavano gli atti della procedura concorsuale perché erano stati esclusi in quanto titolari di diploma ISEF, ritenuto non abilitante all’insegnamento, nonostante tale titolo fosse stato considerato valido per la partecipazione a concorsi anteriori al 31 maggio 2017. In sede cautelare erano stati ammessi con riserva, avevano superato le prove, erano stati inseriti in posizione utile nelle graduatorie, immessi in ruolo, avevano superato l’anno di prova ed erano stati definitivamente stabilizzati. Il TAR aveva respinto sia le censure sulla legittimità dell’esclusione sia la domanda di dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che il diploma ISEF non fosse titolo abilitante, che il requisito dell’abilitazione fosse legittimamente richiesto e che non potessero operare né il consolidamento né un affidamento meritevole di tutela. In appello gli interessati hanno riproposto i motivi di primo grado e hanno censurato il mancato riconoscimento della sopravvenuta carenza di interesse, deducendo che la loro ammissione, il superamento del concorso, l’immissione in ruolo, il superamento dell’anno di prova, la stabilizzazione e il successivo esaurimento delle graduatorie avevano determinato una situazione ormai consolidata, senza aspiranti utilmente collocabili o residui controinteressati. In via subordinata avevano chiesto il rinvio dell’udienza per proporre motivi aggiunti, ma in discussione tale domanda è stata qualificata come subordinata all’eventuale mancato accertamento della sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello limitatamente alla questione preliminare della sopravvenuta carenza di interesse e, in riforma della sentenza del TAR, ha dichiarato improcedibile per difetto di interesse il ricorso di primo grado. Il Collegio ha dato per fermo il precedente accertamento secondo cui l’abilitazione all’insegnamento era requisito indefettibile e il diploma ISEF non era abilitante; tuttavia, ha distinto tale questione dalla verifica dell’interesse attuale alla prosecuzione del giudizio. L’ammissione cautelare al concorso era stata seguita da una sequenza amministrativa ulteriore e autonoma: superamento delle prove, inserimento in graduatoria, immissione in ruolo, superamento dell’anno di prova, conferma nell’impiego e stabilizzazione definitiva. Tali vicende avevano esteso la situazione a un ambito diverso da quello originariamente impugnato e avevano determinato una cesura causale rispetto alla procedura concorsuale. Il giudice ha ritenuto che, a fronte dell’esaurimento della graduatoria, dell’assenza di aspiranti utilmente collocabili e della stabilizzazione degli appellanti, una pronuncia di merito non avrebbe prodotto alcun effetto ripristinatorio concreto. L’eventuale intervento demolitorio avrebbe avuto carattere meramente ablatorio, senza un vantaggio pubblico attuale dimostrato, e non risultava sorretto da una base giuridica idonea a vanificare la situazione giuridica e fattuale ormai consolidata. La dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, rimessa alla parte secondo il principio dispositivo, è stata quindi accolta per tutti gli originari ricorrenti. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate per la novità e peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
Il requisito dell’interesse ad agire deve sussistere attualmente; il giudizio diviene improcedibile quando sopravvengono circostanze che eliminano ogni utilità concreta della decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 97 Cost.
Le finalità di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa orientata al reclutamento dei migliori insegnanti devono essere considerate nel valutare l’utilità concreta di un intervento demolitorio sulla procedura.
Massime di principio
- La sopravvenuta immissione in ruolo e stabilizzazione del candidato, intervenute dopo l’ammissione cautelare a una procedura concorsuale e il superamento delle prove, possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio sull’esclusione originaria quando la graduatoria sia esaurita e non residuino aspiranti utilmente collocabili o controinteressati.
- La sopravvenuta carenza di interesse deve essere valutata considerando l’utilità concreta e attuale della pronuncia: se l’eventuale decisione di merito non può produrre alcun effetto ripristinatorio apprezzabile sulla procedura, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
- La stabilizzazione del rapporto di impiego conseguente a una sequenza amministrativa prolungata può costituire una vicenda autonoma e causalmente distinta rispetto all’originaria ammissione concorsuale, sicché l’accertamento dell’illegittimità dell’esclusione non comporta automaticamente la demolizione degli effetti successivamente prodotti dall’amministrazione.
- Quando la graduatoria sia esaurita e non vi siano aspiranti utilmente collocabili, l’intervento meramente demolitorio sulla posizione ormai stabilizzata dei candidati non può essere disposto in assenza della dimostrazione di un attuale e concreto vantaggio pubblico o di un effetto ripristinatorio della procedura.
- La dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione rientra nella disponibilità della parte, secondo il principio dispositivo, salvo che permanga un’utilità concreta e attuale della pronuncia che il giudice debba comunque considerare.
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