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Sentenza

Sentenza del 29/07/2015 n. 16009 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava il recupero di un credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 388/2000 per l'acquisto di un autocarro Ford Transit destinato a investimenti in zona depressa. Sosteneva che, poiché la fattura era stata emessa dopo il 13 marzo 2001, data di decorrenza dell'agevolazione, il beneficio dovesse essere riconosciuto. Contestava inoltre che la trascrizione al PRA fosse determinante per individuare il momento dell'acquisto e chiedeva di applicare le regole fiscali relative alla consegna, spedizione o emissione della fattura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 366-bis c.p.c. I tre quesiti di diritto formulati dalla società erano astratti, privi di riferimento concreto alla fattispecie e non illustravano quale fosse l'errore compiuto dalla CTR nella motivazione. La Corte non ha quindi esaminato nel merito la questione relativa alla data rilevante per il credito d'imposta né quella riguardante l'efficacia dell'iscrizione al PRA. Non è stata disposta la condanna alle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si era costituita.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 8

    Prevedeva un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali effettuati in determinate aree svantaggiate. La sentenza di merito aveva ritenuto che l'investimento non fosse agevolabile perché la proprietà dell'autocarro risultava trascritta al PRA prima della decorrenza del beneficio.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Richiedeva che i motivi di ricorso per cassazione si concludessero con quesiti di diritto pertinenti, specifici e collegati alla concreta decisione impugnata. Quesiti formulati in modo astratto o meramente interrogativo comportano l'inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 6 e 21, comma 4

    Sono stati richiamati dalla contribuente per sostenere che, ai fini fiscali, il momento di effettuazione della cessione e l'emissione della fattura dovessero rilevare per determinare la spettanza dell'agevolazione. La Corte, tuttavia, non ha esaminato nel merito tali argomenti.

  • Codice civile, artt. 812, 815, 1153, 1159, 1160, 1162 e 2683

    Le disposizioni sono state richiamate dalla contribuente per contestare il valore attribuito dalla CTR all'iscrizione al PRA e per sostenere che tale iscrizione non fosse costitutiva del trasferimento della proprietà. Anche questi profili non sono stati esaminati nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i quesiti di diritto devono essere specifici e riferiti alla concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente formulare domande generiche sulla corretta interpretazione della legge.
  • Quando la Corte dichiara il ricorso inammissibile per carenze formali, la questione sostanziale non viene decisa e la sentenza di merito resta ferma.
  • È necessario spiegare con precisione quale passaggio logico o giuridico della decisione sia errato e collegare ogni motivo ai fatti accertati nel processo.
  • In materia di agevolazioni fiscali, la data rilevante per l'accesso al beneficio deve essere individuata sulla base della disciplina specifica dell'agevolazione e dei criteri previsti per determinare il momento di effettuazione dell'investimento; la sola data della fattura potrebbe non essere decisiva.
  • La mancata costituzione della parte intimata può escludere la liquidazione delle spese processuali, anche quando il ricorso viene dichiarato inammissibile.

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