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Direttiva 2012/45

Direttiva 2012/45/UE della Commissione, del 3 dicembre 2012 , che adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32012L0045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva adegua per la seconda volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE, aggiornando i rinvii agli accordi internazionali ADR, RID e ADN relativi al trasporto interno di merci pericolose. L’obiettivo è mantenere allineata la disciplina dell’Unione alle versioni internazionali applicabili dal 1° gennaio 2013. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2013.

Adeguamento tecnico degli allegati della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose alle versioni aggiornate degli accordi internazionali ADR, RID e ADN applicabili dal 1° gennaio 2013.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri, in quanto destinatari dell’atto, e incide sul trasporto interno di merci pericolose su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne, tramite il rinvio agli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE. L’intervento riguarda l’aggiornamento dei riferimenti normativi agli accordi internazionali ADR, RID e ADN, con applicazione delle versioni aggiornate dal 1° gennaio 2013 e con periodo transitorio richiamato fino al 30 giugno 2013 per gli accordi internazionali. Non introduce un regime autonomo di merito, ma modifica il contenuto tecnico degli allegati della direttiva quadro preesistente.

Adeguamento tecnico della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose

La direttiva 2012/45/UE della Commissione interviene come aggiornamento tecnico della disciplina dell’Unione sul trasporto interno di merci pericolose. Essa recepisce l’evoluzione periodica degli accordi internazionali di riferimento, in particolare ADR, RID e ADN, che vengono aggiornati ogni due anni e si applicano, nella versione richiamata dall’atto, dal 1° gennaio 2013.

Finalità e contesto

La direttiva si fonda sull’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/68/CE e mira a mantenere allineati gli allegati di quest’ultima al progresso scientifico e tecnico. I considerando evidenziano che gli allegati I, II e III della direttiva 2008/68/CE rinviano a disposizioni contenute in accordi internazionali per il trasporto di merci pericolose su strada, ferrovia e vie navigabili interne, e che tali disposizioni devono essere aggiornate in coerenza con le versioni periodicamente riviste a livello internazionale.

Ambito di intervento

L’atto non istituisce una disciplina nuova e autonoma, ma modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE relativi ai tre modi di trasporto interno:

  • trasporto su strada, tramite ADR;
  • trasporto ferroviario, tramite RID;
  • trasporto per vie navigabili interne, tramite ADN. Le modifiche consistono essenzialmente nell’aggiornamento dei rinvii alle versioni applicabili dal 1° gennaio 2013 e nell’adattamento terminologico da "parte contraente" o "Stato contraente" a "Stato membro", secondo il contesto.

Modifiche introdotte all’allegato I, II e III della direttiva 2008/68/CE

L’articolo 1 dispone tre sostituzioni puntuali:

  • per l’allegato I, sezione I.1, il testo rinvia agli allegati A e B dell’ADR applicabili dal 1° gennaio 2013, con sostituzione dei termini "parte contraente" con "Stato membro";
  • per l’allegato II, sezione II.1, il testo rinvia all’allegato del RID come appendice C della COTIF, applicabile dal 1° gennaio 2013, con sostituzione di "Stato contraente del RID" con "Stato membro";
  • per l’allegato III, sezione III.1, il testo rinvia ai regolamenti allegati all’ADN applicabili dal 1° gennaio 2013, nonché all’articolo 3, lettere f) e h), e all’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, sostituendo "parte contraente" con "Stato membro" ove necessario.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri un obbligo di risultato: adottare, entro il 30 giugno 2013, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. La direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione, in coerenza con la natura dell’atto.

Sono previsti specifici obblighi procedurali:

  • comunicazione immediata alla Commissione del testo delle disposizioni di recepimento;
  • inserimento di un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali, oppure apposizione di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri;
  • trasmissione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono assicurare il recepimento entro il termine indicato e l’aggiornamento del quadro nazionale in modo coerente con i rinvii internazionali così modificati.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati tecnici della direttiva 2008/68/CE

L’articolo 1 sostituisce l’allegato I, sezione I.1, con il rinvio agli allegati A e B dell’ADR applicabili dal 1° gennaio 2013, precisando che i termini "parte contraente" sono da intendersi come "Stato membro". Sostituisce inoltre l’allegato II, sezione II.1, con il rinvio all’allegato del RID come appendice C della COTIF applicabile dal 1° gennaio 2013, sostituendo "Stato contraente del RID" con "Stato membro". Infine sostituisce l’allegato III, sezione III.1, con il rinvio ai regolamenti allegati all’ADN applicabili dal 1° gennaio 2013, nonché all’articolo 3, lettere f) e h), e all’articolo 8, paragrafi 1 e 3, dell’ADN, con sostituzione di "parte contraente" con "Stato membro" ove opportuno.

Termine di recepimento

L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 30 giugno 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e trasmettere anche il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

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