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Direttiva 2012/46

Direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012 , che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32012L0046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la disciplina europea sulle emissioni dei motori per macchine mobili non stradali, intervenendo sulla direttiva 97/68/CE per adeguare limiti, prove, requisiti di durabilità e controlli di conformità alla fase IV e al progresso tecnico. Introduce un sistema articolato di controllo degli NOx, con diagnosi a bordo, avvisi all’operatore, sistemi di persuasione a due stadi e regole dettagliate su reagente, qualità, disponibilità e interruzioni di somministrazione. Inoltre, armonizza le procedure di prova con standard UNECE, introduce la registrazione delle emissioni di CO2 e aggiorna gli elenchi di documentazione e le regole di equivalenza delle omologazioni. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 21 dicembre 2013.

Modifica la direttiva 97/68/CE rafforzando e aggiornando i requisiti di omologazione ed emissioni per motori a combustione interna destinati a macchine mobili non stradali, con particolare attenzione alla fase IV, al controllo degli NOx, alle prove, alla CO2 e al riconoscimento di omologazioni equivalenti.

Ambito di applicazione

Si applica ai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali, con disciplina differenziata per le varie fasi emissive I, II, IIIA, IIIB e IV e per le categorie di motori richiamate dalla direttiva 97/68/CE, come modificata. Incide sui fabbricanti, sui servizi tecnici, sulle autorità di omologazione, sugli OEM e sugli operatori/proprietari delle macchine in relazione a omologazione, installazione, uso, manutenzione, sistemi diagnostici e dispositivi di allerta/persuasione. Rileva anche per il riconoscimento di omologazioni equivalenti rilasciate secondo altre direttive, regolamenti UE o UNECE. Non introduce una disciplina territoriale diversa dal perimetro UE/SEE, essendo espressamente testo rilevante ai fini del SEE.

Direttiva 2012/46/UE della Commissione: aggiornamento della disciplina sulle emissioni dei motori per macchine mobili non stradali

La direttiva interviene sulla direttiva 97/68/CE per adeguare il quadro europeo ai progressi tecnici nella misurazione e nel controllo delle emissioni dei motori destinati a macchine mobili non stradali. Il legislatore europeo mira in particolare a rafforzare l’effettività dei limiti della fase IV, a ridurre le aree di incertezza interpretativa nelle prove e ad allineare la disciplina a standard UNECE e ai riferimenti europei per i veicoli pesanti.

Finalità e impostazione generale

La direttiva persegue un obiettivo di armonizzazione tecnica delle legislazioni nazionali in materia di emissioni di inquinanti gassosi e particolato prodotti da motori a combustione interna installati su macchine mobili non stradali. Le modifiche riguardano soprattutto:

  • l’aggiornamento delle prove di omologazione;
  • il controllo dell’NOx e l’efficacia dei sistemi di post-trattamento;
  • la durabilità delle prestazioni emissive;
  • la registrazione delle emissioni di CO2;
  • il riconoscimento di omologazioni equivalenti già rilasciate in altri quadri normativi.

La direttiva, come atto di modifica, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere e lascia loro la scelta della forma e dei mezzi di recepimento.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica ai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali, con particolare riferimento alle categorie e fasi emissive già previste dalla direttiva 97/68/CE. Le novità hanno rilievo per i fabbricanti di motori, per i fabbricanti di macchinari originali (OEM), per i servizi tecnici e per le autorità di omologazione.

Sono interessati anche gli operatori/proprietari delle macchine, perché la direttiva impone istruzioni di uso e manutenzione, sistemi di avvertimento e sistemi di persuasione che incidono sul funzionamento della macchina in caso di anomalie o di mancato rifornimento del reagente.

Obiettivi normativi principali

La ratio dell’intervento emerge dai considerando:

  • introduzione di requisiti più rigorosi per la fase IV;
  • correzione di lacune nelle modalità di prova;
  • rafforzamento del controllo degli NOx, anche tramite strategie diagnostiche e di allerta;
  • prevenzione del cosiddetto cycle beating;
  • allineamento a standard internazionali, in particolare UNECE n. 96 e regole analoghe ai veicoli pesanti euro VI;
  • introduzione della registrazione delle emissioni di CO2 e chiarimento delle emissioni del basamento.

Modifiche alle prove di omologazione e alle condizioni operative

L’allegato I riformula le condizioni di prova per i motori di fase IIIB e IV. Per la fase III B sono fissati requisiti ambientali e di funzionamento specifici; per la fase IV la prova è più articolata e contempla:

  • pressione atmosferica minima;
  • intervalli di temperatura ambiente;
  • temperatura del liquido di raffreddamento superiore a 343 K (70 °C).

È inoltre disciplinato il funzionamento a basse temperature per motori fase IV dotati di EGR, con possibilità di usare strategie ausiliarie quando la temperatura ambiente è inferiore a 275 K (2 °C) e al ricorrere di determinate condizioni tecniche.

L’articolo relativo all’ambito di prova della fase IV stabilisce una zona di prova definita su base di regime di giri e potenza, escludendo i punti inferiori al 30% della coppia massima o della potenza massima, salvo esclusione motivata e approvata.

Sistema di controllo degli NOx: requisiti tecnici e funzionali

La parte più innovativa riguarda i requisiti per i motori conformi alla fase IV. La direttiva richiede che il fabbricante fornisca informazioni dettagliate sulle caratteristiche operative delle misure di controllo degli NOx e che la strategia di controllo funzioni in tutte le condizioni ambientali normalmente presenti nell’Unione, comprese le basse temperature.

Quando è utilizzato un reagente, il fabbricante deve dimostrare in omologazione che l’emissione di ammoniaca nel ciclo NRTC o NRSC a caldo non supera in media 10 ppm.

Sono anche previste regole sul campionamento del reagente nei serbatoi installati sulla macchina: il punto di prelievo deve essere facilmente accessibile senza strumenti speciali.

Sistema di allerta dell’operatore

La macchina deve essere dotata di un sistema di allerta che informi l’operatore, mediante segnali luminosi o messaggi, circa:

  • livello insufficiente del reagente;
  • qualità insufficiente del reagente;
  • interruzione della somministrazione;
  • malfunzionamenti di monitoraggio o anomalie assimilate.

Il sistema d’allerta deve restare attivo anche dopo l’attivazione del sistema di persuasione. Il segnale deve essere distinto da quello utilizzato per altri guasti o manutenzioni del motore. È ammesso l’uso di segnali acustici, che però possono essere annullati dall’operatore.

Il sistema si disattiva solo quando viene meno la causa dell’allerta o quando i relativi DTC/informazioni sono cancellati da uno scanner, con regole specifiche sulla cancellazione delle informazioni sul controllo degli NOx.

Sistema di persuasione dell’operatore

La direttiva impone alla macchina un sistema di persuasione fondato su due possibili modelli:

  • sistema a 2 stadi, con riduzione delle prestazioni seguita da interruzione del funzionamento;
  • sistema a 1 stadio con effetto grave immediato, attivato alle stesse condizioni del livello non grave.

Il sistema non può essere disattivato automaticamente senza rimozione della causa e deve cessare quando cessano le condizioni che ne hanno determinato l’attivazione. È prevista una deroga limitata per emergenze dichiarate dalle autorità nazionali o regionali, dalle forze armate o dai servizi di emergenza, previa approvazione dell’autorità di omologazione.

Il livello non grave comporta una riduzione graduale della coppia almeno del 25% lungo la gamma dei regimi di rotazione, con tasso di riduzione non inferiore all’1% al minuto. Il livello grave deve portare la macchina a prestazioni tali da indurre l’operatore a risolvere l’anomalia; tra le strategie ammesse vi sono la riduzione della coppia fino a non più del 50% della coppia massima e la riduzione del regime a non più del 60% di quello nominale.

È ammessa una funzione temporanea di superamento del sistema di persuasione per ragioni di sicurezza o diagnosi autoriparativa, per massimo 30 minuti e con non più di 3 interventi per ciascun periodo di attivazione.

Disponibilità del reagente: soglie e conseguenze

La direttiva regola in dettaglio il livello del reagente e le conseguenze della sua diminuzione:

  • il sistema d’allerta si attiva quando il livello scende sotto il 10% della capacità del serbatoio, o una percentuale più elevata scelta dal fabbricante;
  • l’allerta deve essere chiara e progressiva, fino a diventare continuativa;
  • la persuasione non grave si attiva al 2,5% della capacità nominale o a una soglia maggiore scelta dal fabbricante;
  • la persuasione grave si attiva quando il serbatoio è vuoto o, a scelta del fabbricante, già sotto il 2,5%.

L’operatore non può disattivare il sistema d’allerta o persuasivo prima che il serbatoio sia stato riportato a un livello sufficiente a evitare la riattivazione.

Qualità del reagente e tempi di reazione

È introdotto il concetto di concentrazione minima accettabile CDmin, che il fabbricante deve determinare dimostrando che le emissioni di NOx non superano 0,9 g/kWh. Se il reagente scende sotto tale soglia, il sistema deve riconoscerlo come non corretto.

Una volta rilevata la non conformità della qualità del reagente:

  • l’allerta all’operatore si attiva immediatamente;
  • se il problema non è corretto entro 10 ore di funzionamento del motore, si attiva la persuasione non grave;
  • se non è corretto entro 20 ore, si attiva la persuasione grave.

Interruzione della somministrazione del reagente

La direttiva impone un mezzo di rilevazione dell’interruzione della somministrazione. Il sistema di allerta si attiva in caso di interruzione, e la persuasione segue dopo 10 ore per il livello non grave e dopo 20 ore per il livello grave, salvo ripetizione del malfunzionamento, che riduce le soglie secondo i meccanismi di cui alla sezione 11.

Difetti di monitoraggio attribuibili a manipolazioni

La sezione dedicata ai difetti di monitoraggio attribuibili a manipolazioni richiede di sorvegliare anche:

  • valvola EGR ostruita;
  • guasti del sistema diagnostico di controllo degli NOx.

Il sistema deve prevedere almeno quattro rilevatori/contatori per le principali anomalie: qualità del reagente, interruzione della somministrazione, valvola EGR ostruita e guasto del sistema NCD. La logica di attivazione è legata allo status del DTC, che deve essere in linea di principio “confermato e attivo”.

Dimostrazione in sede di omologazione

La conformità alle prescrizioni del sistema di allerta e di persuasione deve essere dimostrata in omologazione mediante prove strutturate. La direttiva prevede:

  • prove per l’allerta in caso di scarsità di reagente e di altri malfunzionamenti;
  • prove per la persuasione non grave;
  • prove per la persuasione grave.

Le prove si svolgono su banco o, in alternativa, su macchina completa o apparecchiatura completa, con possibilità di ricorrere a simulazioni. Per il corretto funzionamento del sistema NCD, il ciclo di prova standard è il NRTC a caldo, salvo autorizzazione per cicli alternativi.

Durabilità delle emissioni

L’appendice 5 dell’allegato III riscrive i requisiti di durabilità per i motori ad accensione spontanea. Per le fasi IIIA e IIIB, il fabbricante deve determinare fattori di deterioramento per ciascun inquinante mediante prove di durata, con regole diverse a seconda che il motore sia munito o meno di post-trattamento.

Per la fase IV, il sistema è più sofisticato:

  • il fabbricante può realizzare programmi di accumulo delle ore di funzionamento in servizio o su dinamometro;
  • devono essere eseguite misurazioni a inizio, metà e fine programma, almeno in tre punti;
  • si utilizzano cicli NRSC e NRTC a caldo;
  • i fattori di deterioramento sono determinati mediante regressione lineare, con possibilità di regressione non lineare previa autorizzazione;
  • sono ammessi fattori predefiniti moltiplicativi: CO 1,3; HC 1,3; NOx 1,15; PM 1,05.

Il rapporto tra emissioni misurate e limiti va verificato applicando i DF secondo la formula moltiplicativa o additiva prevista.

Registrazione delle emissioni di CO2

Le nuove appendici 6 e 7 introducono la registrazione delle emissioni di CO2 dei motori di tutte le fasi da I a IV.

Sono previste due modalità alternative:

  • misurazione del gas di scarico grezzo o diluito secondo la procedura dell’allegato III;
  • procedura alternativa se il fabbricante sceglie di applicare l’allegato 4B del regolamento UNECE n. 96, serie di modifiche 03.

I risultati vanno espressi in g/kWh. Per la fase IIIB la CO2 si misura con il ciclo NRTC a caldo. La direttiva disciplina in dettaglio analizzatori NDIR, flussi, correzioni da secco a umido, valutazione dati e calcolo delle emissioni specifiche.

Emissioni del basamento

La modifica chiarisce anche il regime delle emissioni del basamento. In linea generale, esse non possono essere scaricate direttamente in atmosfera; per i motori muniti di turbocompressori, pompe, compressori o supercompressori è però consentito lo scarico, purché tali emissioni siano aggiunte ai gas di scarico nelle prove. Sono inoltre fissate specifiche tecniche per i tubi di campionamento e per la miscelazione con il gas di scarico grezzo.

Documentazione tecnica, schede di prova e informazioni all’operatore

L’allegato II amplia i dati da comunicare nelle domande di omologazione, includendo alimentazione carburante, distribuzione, accensione e altre voci tecniche. L’allegato V sostituisce il verbale di prova per i motori ad accensione spontanea, introducendo nuove tabelle per DF, CO2, risultati NRSC e NRTC, rigenerazione e tipo di campionamento.

L’appendice 5 della durabilità e la sezione 3 impongono anche istruzioni scritte sul sistema di controllo delle emissioni, sui reagenti, sui comportamenti dell’operatore e sulle conseguenze del mancato rispetto delle istruzioni.

Omologazioni equivalenti

Il nuovo allegato XII aggiorna il riconoscimento di omologazioni alternative equivalenti. Sono riconosciute equivalenti, a seconda delle categorie e delle fasi:

  • omologazioni ai sensi della direttiva 2000/25/CE;
  • omologazioni ai sensi delle direttive 88/77/CEE e 2005/55/CE, secondo le pertinenti fasi;
  • omologazioni UNECE n. 49 e n. 96 nelle diverse serie di modifiche;
  • per la fase IV, omologazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 o del regolamento UNECE n. 49, serie di modifiche 06, purché un servizio tecnico confermi la conformità ai requisiti dell’allegato I, paragrafo 8.5.

Termine di recepimento e rilevanza pratica

Per gli operatori italiani, il dato centrale è il termine di trasposizione: 21 dicembre 2013. Le modifiche incidono direttamente su omologazioni, fascicoli tecnici, prove di laboratorio, manuali di uso e manutenzione, sistemi diagnostici a bordo e strategie di post-trattamento, con riflessi sia regolatori sia contrattuali lungo la filiera costruttore-OEM-utilizzatore.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 97/68/CE e aggiornamento degli allegati

L’articolo 1 modifica la direttiva 97/68/CE attraverso la sostituzione o integrazione di più allegati: allegati I, II, III, VI e VII, nonché la sostituzione degli allegati XI e XII con nuovi testi. Le modifiche incidono sulle procedure di prova, sui requisiti di omologazione, sui documenti informativi, sui risultati di prova e sul riconoscimento di omologazioni alternative.

Recepimento e termine di trasposizione

Ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 21 dicembre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica come destinatari gli Stati membri.

Condizioni di prova per la fase III B e IV

L’allegato I aggiorna le condizioni ambientali e operative per le prove delle emissioni, distinguendo tra fase III B e fase IV. Per la fase III B sono fissati limiti di altitudine, temperatura ambiente e temperatura del liquido di raffreddamento, con attivazione della strategia ausiliaria solo in casi eccezionali. Per la fase IV sono previsti limiti più articolati di pressione e temperatura, con uso consentito della strategia ausiliaria solo se dimostrata necessaria e approvata dall’autorità competente; è prevista anche una disciplina specifica per il funzionamento a basse temperature con motori dotati di EGR.

Controllo degli NOx, allerta operatore e persuasione

Per i motori di fase IV sono introdotti requisiti dettagliati per le misure di controllo degli NOx, compresi sistema diagnostico NCD, gestione dei malfunzionamenti, avviso all’operatore e sistemi di persuasione a 2 stadi o, in alternativa, a 1 stadio. Il sistema d’allerta segnala livelli insufficenti di reagente, interruzioni di somministrazione, qualità non corretta del reagente e altre anomalie, mentre il sistema di persuasione riduce progressivamente la coppia o blocca il funzionamento secondo soglie e tempi predeterminati. Sono previsti termini di reazione misurati in ore di funzionamento e regole sul superamento temporaneo per emergenze o autodiagnosi.

Disponibilità e qualità del reagente

La direttiva disciplina livello minimo del reagente, soglie di attivazione dell’allerta e della persuasione, requisiti di informazione all’operatore e condizioni di disattivazione. Per la qualità del reagente viene fissata una soglia minima accettabile CDmin, da dimostrare in omologazione, e un sistema di rilevazione della qualità con tempi di correzione di 10 ore per la persuasione non grave e 20 ore per quella grave. Sono inoltre previste regole su serbatoi riscaldati/non riscaldati, protezione antigelo e accessibilità del prelievo campione del reagente.

Monitoraggio delle manipolazioni e difetti diagnostici

Sono previste prescrizioni per individuare anomalie potenzialmente riconducibili a manipolazioni, come valvola EGR ostruita e guasti del sistema NCD. La direttiva impone l’uso di rilevatori e contatori delle ore di funzionamento, con logiche di attivazione basate sullo status del DTC, regole di blocco e riattivazione dei rilevatori e meccanismi contro la disattivazione o la riduzione di efficacia nel tempo.

Dimostrazione in omologazione

L’allegato I, appendice 1 e la sezione 10 fissano le procedure per dimostrare in omologazione il corretto funzionamento di allerta, persuasione e monitoraggio. Le prove includono scenari di scarsità di reagente, qualità errata del reagente, interruzione di somministrazione e altri malfunzionamenti; sono previste prove su banco o su macchina completa, con possibilità di simulazione e con specifici cicli di prova NCD, NRSC e NRTC.

Ambito di prova della fase IV

L’appendice 2 dell’allegato I definisce l’ambito di prova per i motori fase IV sulla base di un regime di giri 'A' e di limiti di carico, escludendo i punti sotto il 30% della coppia massima o della potenza massima, salvo deroga motivata e approvata dal servizio tecnico e dall’autorità di omologazione.

Procedure di prova e durabilità

L’allegato III consente, per le fasi I-IV, la prova secondo la procedura della direttiva o, a scelta del fabbricante, secondo l’allegato 4B del regolamento UNECE n. 96, serie di modifiche 03. L’appendice 5 riscrive i requisiti di durabilità per motori ad accensione spontanea, con fattori di deterioramento determinati tramite prove di durata o, per la fase IV, tramite programmi di accumulo ore, regressione lineare e, in alternativa, fattori predefiniti (CO e HC 1,3; NOx 1,15; PM 1,05 per NRTC e NRSC).

Emissioni di CO2

Le nuove appendici 6 e 7 dell’allegato III introducono la registrazione delle emissioni di CO2 per i motori di fasi I-IV. La CO2 può essere misurata nel gas grezzo o diluito con specifiche metodologie NDIR e si esprime in g/kWh. Per la fase IIIB è previsto il ciclo NRTC a caldo; è inoltre ammessa una procedura alternativa conforme al regolamento UNECE n. 96, serie di modifiche 03.

Documentazione tecnica e schede di omologazione

Gli allegati II, V e VI aggiornano la documentazione informativa richiesta, i verbali di prova e le schede per i motori omologati, includendo nuovi dati tecnici sul sistema di alimentazione, distribuzione, accensione, post-trattamento, emissioni, DF, CO2 e dati di rigenerazione per motori fase IV.

Riconoscimento di omologazioni equivalenti

Il nuovo allegato XII aggiorna e amplia l’elenco delle omologazioni riconosciute equivalenti a quella rilasciata ai sensi della direttiva, distinguendo per categorie di motore e fase emissiva. Per la fase IV, sono riconosciute equivalenti anche omologazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009 o del regolamento UNECE n. 49, serie di modifiche 06, purché un servizio tecnico confermi la conformità ai requisiti dell’allegato I, paragrafo 8.5.

Come è indicizzato

Materieambienteemissioni industrialiomologazione dei veicolitrasportisicurezza tecnica

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