Sentenza n. 683/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, n. 408 del 29 novembre 2022, che aveva riconosciuto differenze retributive per retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti in relazione al servizio prestato mediante contratti a tempo determinato ed era stato condannato il Ministero al pagamento di euro 5.048,81, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 maggio 2025 e, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha notificato e depositato il ricorso per ottemperanza. Ha chiesto l’ordine di pagamento entro sessanta giorni e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente informato, non si è costituito e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché risultavano comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre riconosciuto che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, in assenza di qualsiasi prova dell’adempimento da parte dell’Amministrazione, ha ordinato al Ministero di pagare alla docente euro 5.048,81, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per l’edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente in caso di persistente inottemperanza, assegnando al commissario un ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e può adottare le misure necessarie a garantirne l’attuazione.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato, anche quando il titolo da eseguire è una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, il cui decorso costituisce presupposto per l’azione esecutiva e, nel caso concreto, per l’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme può essere eseguita mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando l’amministrazione non si conformi al giudicato.
- L’azione di ottemperanza è ammissibile, per l’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, quando siano documentati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In assenza di prova dell’adempimento del giudicato da parte dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione della prestazione dovuta entro un termine assegnato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione, con facoltà di delega o subdelega, e può essere autorizzato ad attivarsi su istanza della parte interessata dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all’amministrazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 676/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 677/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 678/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 679/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 680/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 31 mar 2026Sentenza n. 681/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →