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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14543/2023 del 05/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore impugnava la sentenza d'appello che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti a Paiella, denunciando: a) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio perché la Corte di appello aveva emesso la sentenza "predibattimentale" senza fissare la pubblica udienza e senza notificare l'avviso all'imputato e al difensore; b) omissione o errata valutazione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; c) che la violazione del contraddittorio aveva influito sulla possibilità di rinunciare alla prescrizione

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e la pronuncia della Corte costituzionale n. 111/2022, che ha dichiarato incostituzionale l'interpretazione dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. nella parte che escludeva l'interesse dell'imputato a proporre ricorso per cassazione contro una sentenza d'appello predibattimentale che dichiarasse la prescrizione. Inoltre, essendo il ricorrente risultato aver rinunciato alla prescrizione, la Corte ha ritenuto sussistente il suo interesse al prosieguo del processo. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Roma per la celebrazione del giudizio

Norme richiamate

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    è stato dichiarato incostituzionale l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato

    La Corte costituzionale ha ritenuto incompatibile con gli artt. 24 e 111 Cost. l'interpretazione che escluda l'interesse dell'imputato a ricorrere in Cassazione; dunque il ricorso è ammissibile anche se la sentenza d'appello è predibattimentale che dichiara la prescrizione

  • art. 469 cod. proc. pen.

    Non è consentito al giudice di secondo grado pronunciare un proscioglimento "predibattimentale" in sede d'appello; l'obbligo di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone l'effettiva pienezza del contraddittorio

  • artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen.

    Tali disposizioni non prevedono un rinvio alla disciplina della sentenza predibattimentale; la loro combinazione non legittima il proscioglimento predibattimentale in appello

  • art. 129, comma 1 e comma 2, cod. proc. pen.

    Comma 1: l'art. 129 non può giustificare la pronuncia predibattimentale in assenza di contraddittorio; Comma 2: la Cassazione può prosciogliere nel merito se risulta evidente la prova dell'innocenza dell'imputato

  • art. 131-bis cod. pen.

    Il ricorso aveva dedotto violazione di tale norma, ma nella motivazione centrale della sentenza la Corte ha fondato la decisione sul vizio di contraddittorio e sulla rilevanza della rinuncia alla prescrizione; non risulta una statuizione applicativa specifica relativa al contenuto dell'art. 131-bis

  • art. 24 e art. 111 Cost.

    Richiamate dalla Corte costituzionale per ritenere non costituzionalmente compatibile l'interpretazione che impediva al ricorrente di accedere alla Cassazione: tutela del diritto di difesa (art.24) e del giusto processo (art.111)

Massime di principio

  • La pronuncia "predibattimentale" di proscioglimento o di non doversi procedere in sede d'appello, adottata senza pubblico dibattimento e senza contraddittorio, è vulnerabile e può essere annullata in Cassazione perché viola il diritto di difesa e il principio del contraddittorio
  • La Corte costituzionale ha reso ammissibile il ricorso per cassazione dell'imputato contro sentenze d'appello predibattimentali che dichiarino la prescrizione, superando l'interpretazione che ne escludeva l'interesse a ricorrere
  • La rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato costituisce elemento idoneo a dimostrare l'interesse al prosieguo del processo e legittima l'annullamento con trasmissione per la celebrazione del giudizio di merito
  • Se non sussistono elementi di prova dell'innocenza manifestamente evidenti, la Cassazione preferisce annullare e rinviare il processo al giudice di merito anziché decidere nel merito
  • In situazioni analoghe è importante verificare: a) se la decisione d'appello è stata adottata senza udienza pubblica e senza notifiche; b) se l'imputato ha espressamente rinunciato alla prescrizione; c) la possibilità di ricorrere in Cassazione anche quando la sentenza d'appello è predibattimentale

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