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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9473/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza ex art. 444 c.p.p. relativa ai reati di cui all'art. 603-bis c.p. e agli artt. 22, commi 12 e 12-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 603-bis c.p. in relazione agli artt. 22, commi 12 e 12-bis e 12-bis dello stesso d.lgs. 286/98 e agli artt. 3, 25, 27, comma 3, e 117, comma 1 Cost., sostenendo: 1) una sproporzione irragionevole tra la disciplina e la pena prevista per lo sfruttamento di stranieri irregolari (art. 22, commi 12 e 12-bis) e quella per lo sfruttamento in generale (art. 603-bis), con ingiustificata disparità punitiva; 2) vizi di determinazione della fattispecie 603-bis per la vaghezza degli indici di sfruttamento (comma 3), il rinvio ai contratti collettivi e la possibile rilevanza di violazioni anche formali, in contrasto con i principi di tassatività e determinatezza ex art. 25 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazione: 1) le scelte del legislatore in materia sanzionatoria sono sindacabili in sede costituzionale solo se manifestamente irragionevoli o arbitrarie; non sussistono tali vizi poiché l'art. 603-bis tutela la dignità del lavoratore e la lotta al fenomeno del caporalato, mentre le norme sull'immigrazione (art. 22, commi 12 e 12-bis) perseguono un diverso e più circoscritto oggetto giuridico; 2) la differenziazione normativa è giustificata quando le situazioni sono diverse e la discrezionalità del legislatore sulla commisurazione delle pene è rimessa al legislatore salvo eccessi macroscopici; 3) non sussiste altresì vizio di indeterminatezza: gli indici del comma 3 dell'art. 603-bis sono intesi come meri indicatori/sintomi che guidano l'accertamento giudiziale e non rendono la norma inapplicabile o arbitraria. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 603-bis cod. pen.

    Riconosciuto come norma diretta a tutelare la dignità del lavoratore e contrastare il fenomeno del caporalato; i "indici" del comma 3 sono considerati indicatori guida per l'accertamento giudiziale e non rendono la norma indeterminata.

  • art. 22, commi 12 e 12-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Disposizioni che regolano lo sfruttamento di immigrati extracomunitari clandestini; la Corte le ritiene aventi oggetto giuridico distinto e più circoscritto rispetto all'art. 603-bis, giustificando una disciplina differenziata.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato rispetto al principio di uguaglianza e ragionevolezza: la differenziazione di trattamento è lecita se basata su ragionevoli giustificazioni e proporzionalità.

  • art. 25 Cost.

    Principio di legalità penale: la critica di indeterminatezza è respinta perché la norma contiene elementi (indici) che rendono concreto l'accertamento giudiziale.

  • art. 27 Cost., comma 3

    Richiamato nella cornice del principio di proporzionalità della pena; la Corte esclude che le pene previste siano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità dei fatti.

  • art. 36 Cost.

    Valore costituzionale della tutela del lavoro e della retribuzione, richiamato a supporto della ratio sanzionatoria dell'art. 603-bis.

  • art. 117 Cost., comma 1

    Citato nella questione introdotta dal ricorrente; non ha condotto a sindacato di illegittimità poiché la discrezionalità legislativa in materia penale è stata ritenuta legittima salvo manifesta irragionevolezza.

Massime di principio

  • La differenziazione normativa tra fattispecie simili è costituzionalmente lecita se le situazioni considerate sono eterogenee e sussistono ragionevoli giustificazioni di politica criminale; non è sufficiente la mera disparità di pena per dichiarare l'illegittimità.
  • Per contestare la legittimità di una sanzione penale occorre dimostrare la manifesta sproporzione o l'arbitrarietà della scelta legislativa; la Corte costituzionale non riformula la commisurazione delle pene se non in casi estremi.
  • Il riferimento a "indici" o sintomi nella descrizione di una fattispecie penale può essere compatibile con il principio di determinatezza purché tali indici siano indicatori concreti che guidano l'accertamento e consentono di verificare oggettivamente gli elementi della condotta.
  • Nel valutare questioni di similitudine tra fattispecie occorre concentrarsi sull'oggetto giuridico tutelato e sulle concrete differenze fattuali (es. status di regolare/irregolare del lavoratore, finalità antimmigrazione), non solo sulle differenze di pena.
  • In caso di dubbio sulla vaghezza normativa, l'argomentazione più efficace è dimostrare che la norma impedisce di accertare in modo obiettivo e ripetibile gli elementi costitutivi del reato; argomentazioni generiche sulla possibile ampiezza di applicazione sono meno persuasive.

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