Cassazione Penale, Sentenza n. 9473/2023 del 07/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza ex art. 444 c.p.p. relativa ai reati di cui all'art. 603-bis c.p. e agli artt. 22, commi 12 e 12-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Propone questione di legittimità costituzionale dell'art. 603-bis c.p. in relazione agli artt. 22, commi 12 e 12-bis e 12-bis dello stesso d.lgs. 286/98 e agli artt. 3, 25, 27, comma 3, e 117, comma 1 Cost., sostenendo: 1) una sproporzione irragionevole tra la disciplina e la pena prevista per lo sfruttamento di stranieri irregolari (art. 22, commi 12 e 12-bis) e quella per lo sfruttamento in generale (art. 603-bis), con ingiustificata disparità punitiva; 2) vizi di determinazione della fattispecie 603-bis per la vaghezza degli indici di sfruttamento (comma 3), il rinvio ai contratti collettivi e la possibile rilevanza di violazioni anche formali, in contrasto con i principi di tassatività e determinatezza ex art. 25 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazione: 1) le scelte del legislatore in materia sanzionatoria sono sindacabili in sede costituzionale solo se manifestamente irragionevoli o arbitrarie; non sussistono tali vizi poiché l'art. 603-bis tutela la dignità del lavoratore e la lotta al fenomeno del caporalato, mentre le norme sull'immigrazione (art. 22, commi 12 e 12-bis) perseguono un diverso e più circoscritto oggetto giuridico; 2) la differenziazione normativa è giustificata quando le situazioni sono diverse e la discrezionalità del legislatore sulla commisurazione delle pene è rimessa al legislatore salvo eccessi macroscopici; 3) non sussiste altresì vizio di indeterminatezza: gli indici del comma 3 dell'art. 603-bis sono intesi come meri indicatori/sintomi che guidano l'accertamento giudiziale e non rendono la norma inapplicabile o arbitraria. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 603-bis cod. pen.
Riconosciuto come norma diretta a tutelare la dignità del lavoratore e contrastare il fenomeno del caporalato; i "indici" del comma 3 sono considerati indicatori guida per l'accertamento giudiziale e non rendono la norma indeterminata.
art. 22, commi 12 e 12-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Disposizioni che regolano lo sfruttamento di immigrati extracomunitari clandestini; la Corte le ritiene aventi oggetto giuridico distinto e più circoscritto rispetto all'art. 603-bis, giustificando una disciplina differenziata.
art. 3 Cost.
Richiamato rispetto al principio di uguaglianza e ragionevolezza: la differenziazione di trattamento è lecita se basata su ragionevoli giustificazioni e proporzionalità.
art. 25 Cost.
Principio di legalità penale: la critica di indeterminatezza è respinta perché la norma contiene elementi (indici) che rendono concreto l'accertamento giudiziale.
art. 27 Cost., comma 3
Richiamato nella cornice del principio di proporzionalità della pena; la Corte esclude che le pene previste siano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità dei fatti.
art. 36 Cost.
Valore costituzionale della tutela del lavoro e della retribuzione, richiamato a supporto della ratio sanzionatoria dell'art. 603-bis.
art. 117 Cost., comma 1
Citato nella questione introdotta dal ricorrente; non ha condotto a sindacato di illegittimità poiché la discrezionalità legislativa in materia penale è stata ritenuta legittima salvo manifesta irragionevolezza.
Massime di principio
- La differenziazione normativa tra fattispecie simili è costituzionalmente lecita se le situazioni considerate sono eterogenee e sussistono ragionevoli giustificazioni di politica criminale; non è sufficiente la mera disparità di pena per dichiarare l'illegittimità.
- Per contestare la legittimità di una sanzione penale occorre dimostrare la manifesta sproporzione o l'arbitrarietà della scelta legislativa; la Corte costituzionale non riformula la commisurazione delle pene se non in casi estremi.
- Il riferimento a "indici" o sintomi nella descrizione di una fattispecie penale può essere compatibile con il principio di determinatezza purché tali indici siano indicatori concreti che guidano l'accertamento e consentono di verificare oggettivamente gli elementi della condotta.
- Nel valutare questioni di similitudine tra fattispecie occorre concentrarsi sull'oggetto giuridico tutelato e sulle concrete differenze fattuali (es. status di regolare/irregolare del lavoratore, finalità antimmigrazione), non solo sulle differenze di pena.
- In caso di dubbio sulla vaghezza normativa, l'argomentazione più efficace è dimostrare che la norma impedisce di accertare in modo obiettivo e ripetibile gli elementi costitutivi del reato; argomentazioni generiche sulla possibile ampiezza di applicazione sono meno persuasive.
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