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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30358/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Un soggetto aveva chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento per un credito chirografario di euro 45.424,00. Il giudice delegato aveva negato l’ammissione; il creditore aveva quindi proposto opposizione allo stato passivo. Il tribunale rigettava l’opposizione e lo condannava anche alla rifusione delle spese processuali in favore della procedura, benché il curatore non si fosse costituito nel giudizio di opposizione ed era stato dichiarato contumace. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il creditore denunciava, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e nullità del decreto, sostenendo che il tribunale non avrebbe potuto porre a suo carico le spese in favore di una parte rimasta contumace e, dunque, non avente diritto al rimborso di spese non sostenute.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha cassato il decreto del tribunale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito espungendo dal decreto la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del fallimento. Ha inoltre condannato il fallimento a rifondere al ricorrente le spese del giudizio di legittimità. Ha escluso anche il presupposto per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro di deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge posto a base del ricorso

  • art. 91 c.p.c.

    la condanna alle spese presuppone che la parte vittoriosa abbia svolto attività processuale e abbia sopportato spese da rifondere; non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che non abbia espletato alcuna attività processuale

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiama l’elaborazione giurisprudenziale consolidata sul principio per cui le spese non spettano alla parte contumace vittoriosa

  • art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c.

    consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito

Massime di principio

  • La condanna alle spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., mira a ristorare la parte che abbia dovuto sostenere attività processuale per ottenere il riconoscimento del proprio diritto; non è quindi configurabile un rimborso spese in favore della parte vittoriosa rimasta contumace e priva di attività difensiva nel giudizio.
  • Se la parte vittoriosa è contumace e non ha svolto attività processuale, il giudice non può porre le spese del giudizio a carico della controparte in suo favore, perché manca il presupposto sostanziale del rimborso.
  • Quando il vizio riguarda esclusivamente la statuizione sulle spese e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e provvedere essa stessa nel merito, espungendo la condanna illegittima alle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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