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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19558/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per il reato ritenuto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), contestando: a) l'erronea qualificazione del presunto "intermediario" Nicolò Bianco come pubblico ufficiale/ultrattivo; b) la mancata considerazione che la condotta consisterebbe in millantato credito o in truffa (con elementi di inganno e pretesto di dover pagare per ottenere il trasferimento), non rientrando nella nuova fattispecie di traffico di influenze illecite; c) la relativa inconsistenza della continuità normativa tra il vecchio art. 346, comma 2, e l'art. 346-bis post riforma; inoltre è stata prodotta la remissione di querela accettata, con conseguenze estintive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite del 29/02/2024 che esclude la continuità normativa tra il millantato credito (art. 346, comma 2, abrogato) e il traffico di influenze illecite (art. 346-bis). Sulla base della ricostruzione fattuale, la condotta è stata riqualificata nel reato di truffa (art. 640 c.p.), essendovi inganno e induzione alla disposizione patrimoniale (pagamento di 15.000 euro). Tuttavia il reato di truffa è stato dichiarato estinto per remissione di querela, intervenuta e accettata prima della prescrizione; perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio. Le spese processuali, in mancanza di diversa statuizione, sono poste a carico dei querelati ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 346 cod. pen. (millantato credito)

    Il secondo comma (millantato credito) non è stato ritenuto continuativo con la fattispecie nuova di traffico di influenze; le condotte basate su inganno e pretesto di acquistare il favore rientrano piuttosto nella fattispecie della truffa.

  • art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite)

    La norma tutela l'effettiva o potenziale lesione dell'accesso alla pubblica amministrazione tramite una influenza reale; non ricomprende la mera 'vendita di fumo' o il vantare relazioni inesistenti finalizzate a frodare il privato.

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    Applicata per la condotta consistente nel creare una falsa rappresentazione (falso rapporto con un pubblico ufficiale) che induce la vittima a una disposizione patrimoniale (pagamento), integrando l'elemento soggettivo e l'elemento materiale della truffa.

  • art. 360 cod. pen. (ultrattività della qualità di pubblico ufficiale)

    Per riconoscere l'ultrattività è necessario il rapporto funzionale tra la qualità cessata e la commissione del reato; assente nel caso in cui la persona non abbia poteri o collegamento con l'ufficio rilevante.

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3 (modifiche e abrogazioni, lett. s) e t))

    Ha abrogato/ridefinito il vecchio art. 346 e ha riformulato l'art. 346-bis; la Corte ha interpretato che la riforma non include le fattispecie con componente ingannevole proprie della truffa.

  • art. 340, comma 4, c.p.p. (spese processuali)

    Disposto che, in mancanza di diversa statuizione, le spese siano poste a carico dei querelati, dopo l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.

  • pronuncia Sezioni Unite del 29/02/2024

    Ha risolto il contrasto giurisprudenziale escludendo la continuità normativa tra millantato credito (art. 346, comma 2) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis), orientamento decisivo nel caso.

Massime di principio

  • Quando l'intermediario vanta relazioni con un pubblico ufficiale inesistenti e induce la vittima a versare denaro sulla base di inganno, la fattispecie si presta più appropriatamente alla qualificazione come truffa (art. 640 c.p.) piuttosto che a traffico di influenze (art. 346-bis), salvo che non sussista una reale capacità di influire sull'azione amministrativa.
  • Per riconoscere l'ultrattività della qualifica di pubblico ufficiale (persona non più in servizio) è necessaria la prova del rapporto funzionale tra l'ufficio svolto e la condotta del reato; in assenza di tale nesso la qualifica non può essere estesa.
  • La distinzione tra vendita di un'influenza reale e la 'vendita di fumo' è centrale: la prima lede l'imparzialità e il buon andamento della PA e rientra in 346-bis; la seconda è essenzialmente frode e deve essere valutata alla stregua della truffa.
  • La remissione di querela, se intervenuta ed accettata prima di altre cause estintive, estingue il reato e prevale su successive pronunce; la presenza di una remissione accettata può determinare l'annullamento della sentenza anche dopo riqualificazione del fatto.
  • In casi simili la valutazione probatoria (conversazioni, modalità di pagamento, presentazione del mediatore) è decisiva per la corretta tipizzazione: raccogliere e contestare elementi che comprovino la reale possibilità di influenza è fondamentale per la difesa; per l'accusa è fondamentale dimostrare la concreta capacità di incidere sull'azione pubblica.

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