Cassazione Penale, Sentenza n. 19558/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per il reato ritenuto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), contestando: a) l'erronea qualificazione del presunto "intermediario" Nicolò Bianco come pubblico ufficiale/ultrattivo; b) la mancata considerazione che la condotta consisterebbe in millantato credito o in truffa (con elementi di inganno e pretesto di dover pagare per ottenere il trasferimento), non rientrando nella nuova fattispecie di traffico di influenze illecite; c) la relativa inconsistenza della continuità normativa tra il vecchio art. 346, comma 2, e l'art. 346-bis post riforma; inoltre è stata prodotta la remissione di querela accettata, con conseguenze estintive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite del 29/02/2024 che esclude la continuità normativa tra il millantato credito (art. 346, comma 2, abrogato) e il traffico di influenze illecite (art. 346-bis). Sulla base della ricostruzione fattuale, la condotta è stata riqualificata nel reato di truffa (art. 640 c.p.), essendovi inganno e induzione alla disposizione patrimoniale (pagamento di 15.000 euro). Tuttavia il reato di truffa è stato dichiarato estinto per remissione di querela, intervenuta e accettata prima della prescrizione; perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio. Le spese processuali, in mancanza di diversa statuizione, sono poste a carico dei querelati ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
art. 346 cod. pen. (millantato credito)
Il secondo comma (millantato credito) non è stato ritenuto continuativo con la fattispecie nuova di traffico di influenze; le condotte basate su inganno e pretesto di acquistare il favore rientrano piuttosto nella fattispecie della truffa.
art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite)
La norma tutela l'effettiva o potenziale lesione dell'accesso alla pubblica amministrazione tramite una influenza reale; non ricomprende la mera 'vendita di fumo' o il vantare relazioni inesistenti finalizzate a frodare il privato.
art. 640 cod. pen. (truffa)
Applicata per la condotta consistente nel creare una falsa rappresentazione (falso rapporto con un pubblico ufficiale) che induce la vittima a una disposizione patrimoniale (pagamento), integrando l'elemento soggettivo e l'elemento materiale della truffa.
art. 360 cod. pen. (ultrattività della qualità di pubblico ufficiale)
Per riconoscere l'ultrattività è necessario il rapporto funzionale tra la qualità cessata e la commissione del reato; assente nel caso in cui la persona non abbia poteri o collegamento con l'ufficio rilevante.
legge 9 gennaio 2019, n. 3 (modifiche e abrogazioni, lett. s) e t))
Ha abrogato/ridefinito il vecchio art. 346 e ha riformulato l'art. 346-bis; la Corte ha interpretato che la riforma non include le fattispecie con componente ingannevole proprie della truffa.
art. 340, comma 4, c.p.p. (spese processuali)
Disposto che, in mancanza di diversa statuizione, le spese siano poste a carico dei querelati, dopo l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
pronuncia Sezioni Unite del 29/02/2024
Ha risolto il contrasto giurisprudenziale escludendo la continuità normativa tra millantato credito (art. 346, comma 2) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis), orientamento decisivo nel caso.
Massime di principio
- Quando l'intermediario vanta relazioni con un pubblico ufficiale inesistenti e induce la vittima a versare denaro sulla base di inganno, la fattispecie si presta più appropriatamente alla qualificazione come truffa (art. 640 c.p.) piuttosto che a traffico di influenze (art. 346-bis), salvo che non sussista una reale capacità di influire sull'azione amministrativa.
- Per riconoscere l'ultrattività della qualifica di pubblico ufficiale (persona non più in servizio) è necessaria la prova del rapporto funzionale tra l'ufficio svolto e la condotta del reato; in assenza di tale nesso la qualifica non può essere estesa.
- La distinzione tra vendita di un'influenza reale e la 'vendita di fumo' è centrale: la prima lede l'imparzialità e il buon andamento della PA e rientra in 346-bis; la seconda è essenzialmente frode e deve essere valutata alla stregua della truffa.
- La remissione di querela, se intervenuta ed accettata prima di altre cause estintive, estingue il reato e prevale su successive pronunce; la presenza di una remissione accettata può determinare l'annullamento della sentenza anche dopo riqualificazione del fatto.
- In casi simili la valutazione probatoria (conversazioni, modalità di pagamento, presentazione del mediatore) è decisiva per la corretta tipizzazione: raccogliere e contestare elementi che comprovino la reale possibilità di influenza è fondamentale per la difesa; per l'accusa è fondamentale dimostrare la concreta capacità di incidere sull'azione pubblica.
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