Cassazione Penale, Sentenza n. 37081/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze del 15.2.2024 che aveva rigettato l'opposizione avverso il precedente provvedimento del 26.10.2023, con cui era stata respinta la domanda di riabilitazione in relazione a due sentenze di applicazione della pena (art. 444 c.p.p.). Il ricorrente deduceva che: a) alcune partite di spese processuali fossero invalide o non dovute (in particolare sulla sentenza del 2008 e sulla sentenza del 2011 ai sensi dell'art. 445 c.p.p.); b) il deposito giudiziario di 20.000 euro (versato da un terzo) dovesse essere valutato come idoneo a ristorare le persone offese e dunque come presupposto per la riabilitazione, anche tenuto conto dell'impossibilità economica del ricorrente (reddito annuo dichiarato circa 6.640 euro con tre figli a carico).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che permangono partite di credito non saldate risultanti dalla cancelleria (alcune per la sentenza del 3.12.2008) e che le spese processuali rientrano nelle "obbligazioni civili derivanti dal reato" rilevanti ai fini della riabilitazione. Il deposito giudiziario di 20.000 euro non è stato considerato adempimento né offerta reale in assenza di una destinazione effettiva stabilita e, soprattutto, in mancanza di quietanze o di iniziative concrete del condannato volte a eliminare le conseguenze del reato. La Corte ha inoltre respinto la richiesta di oscuramento dei dati personali e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 179, comma 6, cod. pen.
"obbligazioni derivanti dal reato"
La Corte interpreta l'espressione come comprensiva anche delle spese processuali e delle obbligazioni civili derivanti dall'attività processuale; per ottenere la riabilitazione il condannato deve adempiere o dimostrare di essersi attivato concretamente per l'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal reato.
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamato come norma che ha determinato le condanne oggetto della riabilitazione (sentenze di applicazione della pena).
art. 445, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di spese processuali; la Corte ha ritenuto comunque che le spese processuali possano rientrare tra le obbligazioni civili rilevanti ai fini dell'art. 179 c.p.
art. 185 cod. pen.
Richiamato quale riferimento al concetto di danno e responsabilità civile derivante dal reato, cui sono assimilate anche le spese sostenute dalle parti.
art. 186 cod. pen.
Richiamato in connessione con le obbligazioni civili derivanti dal reato.
art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003
La richiesta di oscuramento dei dati deve fondarsi su "motivi legittimi"; la Corte ha ritenuto che non siano stati forniti tali motivi e che comunque i dati del processo non costituiscono di per sé informazioni sensibili che richiedano oscuramento.
art. 4, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 196 del 2003
Citato ai fini della valutazione dell'eventuale natura sensibile dei dati; la Corte ha escluso che i dati del presente procedimento rientrino nella categoria protetta indicata.
Massime di principio
- Le "obbligazioni civili derivanti dal reato" ai fini della riabilitazione includono anche le spese processuali sostenute dalle parti: il loro pagamento o la prova dell'attività tesa a rimuoverle è rilevante per dimostrare il ravvedimento.
- Il mero deposito giudiziario di somme non equivale automaticamente a adempimento delle obbligazioni derivanti dal reato: occorre che la somma abbia un'effettiva destinazione alle persone danneggiate (quietanza, assegnazione, accordo) o che il condannato abbia posto in essere iniziative concrete e formalmente efficaci per soddisfare i crediti civili.
- Il giudice valuta non solo la capacità materiale di pagare, ma soprattutto l'attivazione concreta del condannato per eliminare le conseguenze del reato; la mancata iniziativa formale può rendere inefficace anche un deposito consistente.
- In presenza di partite di credito registrate in cancelleria il soggetto interessato deve attivarsi presso gli uffici competenti per ottenere l'eventuale discarico o la produzione di quietanze; allegazioni generiche non contrastano la documentazione di cancelleria.
- Se la somma è versata da un terzo, è comunque necessario formalizzare la destinazione e ottenere le relative dichiarazioni delle persone offese; altrimenti il versamento resta in giacenza e non prova l'adempimento.
- Per migliorare le probabilità di successo in una domanda di riabilitazione: ottenere quietanze o transazioni con le persone offese, produzione di atti di assegnazione del deposito, documentare ogni tentativo di contatto o offerta concreta, e spiegare dettagliatamente eventuali cause oggettive di impossibilità economica, corredate da elementi probatori.
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