Ordinanza n. 2566/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 21854/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado relativo alla posticipata decorrenza della qualifica e al mancato riconoscimento della relativa anzianità
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, deducendo che la posticipata decorrenza della qualifica incide direttamente sulla loro sfera professionale ed economica, poiché l'anzianità di servizio rileva ai fini della progressione di carriera, della retribuzione, delle assegnazioni e dei trasferimenti. Non sono stati tuttavia indicati, con riferimento alle singole posizioni, pregiudizi specifici e attuali, quali concrete limitazioni alla possibilità di trasferimento o di partecipazione a concorsi, derivanti dal mancato riconoscimento dell'anzianità rivendicata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare per difetto del presupposto del pregiudizio grave e irreparabile. Ha ritenuto che gli appellanti avessero allegato in termini generici l'incidenza professionale ed economica della decorrenza posticipata, senza dimostrare pregiudizi specifici riferiti alle singole posizioni. Il pregiudizio non è stato inoltre ritenuto irreparabile, poiché l'eventuale accoglimento dell'appello consentirebbe la ricostruzione giuridica ed economica della carriera. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata alla luce dei presupposti per la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, con particolare riguardo alla necessità di un pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la mera allegazione dell'incidenza di una decorrenza giuridica o dell'anzianità di servizio sulla carriera e sulla posizione economica non dimostra, di per sé, il pregiudizio grave e irreparabile necessario per sospendere la sentenza impugnata.
- Il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento dell'anzianità non è irreparabile quando l'eventuale accoglimento dell'appello consenta la successiva ricostruzione giuridica ed economica della carriera.
- La domanda cautelare proposta da una pluralità di ricorrenti deve indicare pregiudizi specifici e attuali riferibili alle singole posizioni; non è sufficiente il richiamo generico a possibili effetti su trasferimenti, concorsi, assegnazioni o progressioni di carriera.
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