Cassazione Penale, Sentenza n. 29682/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della libertà di Palermo del 29/12/2023, che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento del G.I.P. dell'11/12/2023 che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui all'art. 624-bis c.p., aggravato, con recidiva reiterata e specifica. Il ricorrente sosteneva che la custodia cautelare in carcere fosse ingiustificata e che la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico sarebbe stata adeguata, anche in considerazione delle esigenze lavorative (unico a lavorare nel nucleo familiare) e dell'intervenuta confessione. Inoltre il ricorrente contestava che il rinvenimento di parti di arma in casa fosse indice di inserimento in ambienti criminali e richiamava la remota revoca di un precedente beneficio di detenzione domiciliare, sostenendo che ciò non escluderebbe l'efficacia del controllo elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che la motivazione del Tribunale è completa, coerente e logica e che sussistono esigenze cautelari fondate sull'abitualità e l'attualità della condotta, la gravità dei fatti, la scelta accurata delle vittime e numerosi precedenti specifici che evidenziano elevata pericolosità e propensione alla reiterazione. Ha ritenuto che il braccialetto elettronico non sarebbe idoneo a neutralizzare il rischio di reiterazione, specie alla luce del comportamento passato del ricorrente e della precedente revoca del beneficio domiciliare, e che le esigenze lavorative e la confessione non superano il prevalente interesse alla sicurezza pubblica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Limita l'ambito di sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari: la censura motivazionale è rilevante solo se concerne la mancanza della motivazione o la sua manifesta illogicità.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e, se del caso, ad una somma in favore della Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a Euro 3.000,00.
art. 275‑bis c.p.p. (richiamato)
Richiamato in fatto dal ricorrente come norma che disciplina il presidio del braccialetto elettronico; la Corte interpreta che tale strumento di controllo rileva solo la violazione della permanenza e non impedisce materialmente la reiterazione del reato, pertanto non è idoneo in presenza di elevata pericolosità e reiterazione.
art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 e successive norme transitorie (richiamate)
Norme procedurali transitorie richiamate per il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti; citate per testimoniare la regolarità del rito.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, nei giudizi su misure cautelari personali, sindaca solo la completezza, la coerenza e l'assenza di manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito, non riesamina i fatti né la valutazione probatoria in senso sostanziale.
- La custodia cautelare in carcere resta giustificata quando emergono abitualità e attualità della condotta delittuosa, gravità degli episodi, scelta accurata delle vittime e precedenti specifici che indicano elevata propensione alla reiterazione.
- Il controllo elettronico (braccialetto) rileva la violazione della permanenza domiciliare ma non impedisce materialmente la commissione di reati; dunque non è considerato idoneo quando il soggetto ha dimostrato spregiudicatezza delinquenziale o ripetuta non osservanza di misure e condanne precedenti.
- Elementi attenuanti come l'attività lavorativa, l'essere unico percettore di reddito o la confessione non sono necessariamente sufficienti a escludere misure detentive quando prevalgano esigenze di sicurezza pubblica e rischio di reiterazione.
- Revoche pregresse di benefici detentivi, anche se remote, possono costituire indizio rilevante nella valutazione del rischio di recidiva e dell'affidabilità delle misure alternative.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29326/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29327/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29328/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29329/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29330/2024 del 19/07/2024
- Sentenza penale · 19 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 29331/2024 del 19/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →