Cassazione Civile, Ordinanza n. 32032/2024 del 12/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un'impresa individuale operante nel settore degli oggetti di arte funeraria. L'Ufficio aveva ritenuto, in via presuntiva, che il soggetto verificato fosse il reale acquirente finale della merce documentata da scontrini fiscali emessi dalla società mandante e che, quindi, avesse svolto una parallela attività di compravendita con successiva rivendita a terzi, con ricostruzione induttiva dei ricavi. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto e la decisione era stata confermata in appello. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 36 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CGT non avesse esaminato le circostanze poste a base dell'accertamento; 2) violazione degli artt. 22 d.P.R. n. 633/1972, 1 d.m. 23 marzo 1983 e 39, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 600/1973, assumendo che gli scontrini fiscali non potessero essere emessi in favore dell'agente e che la documentazione prodotta non bastasse a escludere la pretesa fiscale, anche perché mancavano ordini, documenti di consegna a terzi e prova della riversamento delle somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché la sentenza impugnata conteneva un percorso argomentativo riconoscibile, sia pure sintetico, basato sulle produzioni documentali del contribuente; ha inoltre rilevato che la censura tendeva sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile nella parte in cui mirava a una diversa valutazione del compendio probatorio, e comunque infondato, perché l'eventuale irregolarità fiscale nella emissione dello scontrino non era di per sé decisiva e non escludeva gli altri elementi documentali valorizzati dai giudici tributari (contratto di agenzia, e-mail, delega sul conto, estratti degli incassi, resoconti finanziari, fatture e scontrini). La decisione di merito sulla insussistenza di una parallela attività di compravendita è stata qualificata come valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare la nullità della sentenza per vizi della motivazione solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.
art. 132 c.p.c.
è richiamato quale norma sul contenuto della sentenza; la censura di nullità è stata respinta perché la motivazione della sentenza tributaria non era apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per sostenere il vizio motivazionale; la Corte ha escluso che ricorresse una motivazione mancante o apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
norma sul contenuto della sentenza tributaria; la motivazione sintetica ma comprensibile è stata ritenuta sufficiente.
art. 22 d.P.R. n. 633/1972
disciplina l'obbligo di scontrino fiscale per i soggetti passivi IVA in talune cessioni; la Corte osserva che l'eventuale violazione di tale disciplina non è decisiva, da sola, rispetto alle altre prove valorizzate.
art. 1, comma 1, d.m. 23 marzo 1983
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale; la Corte non ne fa il fondamento decisivo della decisione.
art. 39, primo comma, lett. a), d.P.R. n. 600/1973
richiamato dalla ricorrente per la ricostruzione presuntiva dei ricavi; la Corte esclude che la censura possa tradursi in una rivalutazione del fatto.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato nella motivazione della CGT per affermare i presupposti dell'accertamento analitico-induttivo, fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti e su una prova attendibile dell'Ufficio.
Massime di principio
- La denuncia di nullità della sentenza per motivazione apparente è infondata quando il giudice di merito rende percepibile, anche in forma sintetica, il percorso logico seguito e richiama gli elementi probatori posti a fondamento della decisione.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- In tema di accertamento analitico-induttivo, la pretesa fiscale deve fondarsi su presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e su una ricostruzione attendibile delle risultanze acquisite.
- L'eventuale irregolarità nella documentazione fiscale di singole operazioni non è di per sé sufficiente a fondare o a confermare l'accertamento se altri elementi probatori, valutati complessivamente, escludono la ricostruzione presuntiva dell'Ufficio.
- La qualificazione del rapporto sostanziale e la valutazione dell'idoneità complessiva del materiale probatorio appartengono al giudice di merito e sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo vizi motivazionali nei limiti oggi consentiti.
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