Sentenza n. 1142/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1344/2024, pubblicata il 10/10/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, limitatamente alle spese legali, della sentenza del Tribunale ordinario di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1344/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori esecutanti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1344/2024, passata in giudicato, limitatamente alle spese legali liquidate dal giudice ordinario. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nel corso del giudizio, a seguito di istruttoria disposta dal TAR, l'Ufficio scolastico regionale ha comunicato che il dovuto principale era stato pagato l'11 dicembre 2025 e le spese legali il 6 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che i pagamenti intervenuti nelle more avessero integralmente e puntualmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata. Ha applicato l'art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico del Ministero, che non si era costituito, in ragione della necessità di instaurare il giudizio per ottenere l'adempimento. Le spese sono state liquidate in 500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, con restituzione del contributo unificato se versato; è stata disposta la distrazione in favore del difensore.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Norma richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa sostanziale azionata è pienamente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale di quanto dovuto in esecuzione del titolo giudiziale, intervenuto nelle more del processo, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché viene meno la pretesa sostanziale azionata.
- Quando l'amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
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