Sentenza del 21/12/2022 n. 37435 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Imputazione a tassazione di contributi percepiti (contributo in conto gestione di Euro 10.000 e altro contributo di Euro 59.552,50) ritenuti omessi in dichiarazione. I contribuenti contestavano l'anno di rilevazione del primo contributo e chiedevano la ripartizione del secondo in quote costanti sull'esercizio di incasso e sui quattro successivi ai sensi dell'art. 88 TUIR. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso; la CTR lo aveva invece accolto in parte l'Agenzia ritenendo sopravvenuta la decadenza dall'opzione prevista dall'art. 88 TUIR.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio con riferimento ai soci B.B. e A.A. in ragione della presentazione della domanda di definizione agevolata (D.L. n.119/2018, art.6, comma 13) e del pagamento delle rate scadute; di conseguenza il processo si è estinto entro il termine previsto e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Per la società Caranna in a.s. il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto la società ha rinunciato agli atti manifestando il venir meno dell'interesse al gravame. Non è stato deciso nel merito il tema dell'imputazione dei contributi poiché la controversia è stata estinta o dichiarata inammissibile per le ragioni procedurali indicate. Inoltre non è stato disposto alcun ulteriore contributo unificato in favore dell'Amministrazione, avendo rilevanza il perfezionamento della definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 88 TUIR
Prevede la possibilità di imputare contributi in più esercizi (opzione di ripartizione); i ricorrenti sostenevano che l'omissione della dichiarazione non comporta decadenza dall'opzione; la Corte non ha deciso il merito ma rileva che l'art. 88 non prevede espressamente una decadenza come l'art. 86 TUIR
art. 86 TUIR
Citato come confronto normativo: per le plusvalenze l'art. 86 prevede forme di decadenza dall'agevolazione, diverso rispetto all'art. 88
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 13
Stabilisce la possibilità di definizione agevolata. La Corte applica il principio consolidato per cui, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione e in mancanza dell'istanza di trattazione entro il termine previsto (31/12/2020), il giudizio di cassazione si estingue ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p.c.
Norma processuale sull'estinzione del processo per intervenuta definizione; la Corte la richiama per dichiarare l'estinzione del giudizio nei confronti dei soci che hanno chiesto la definizione agevolata
art. 372 c.p.c., comma 2
Richiamato rispetto alla notifica dei documenti prodotti in memoria: la Corte considera i documenti conoscibili se la controparte non eccepisce la mancata notificazione
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
Norma sul contributo unificato: la Corte esclude l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nella situazione esaminata, avendo rilevanza la definizione agevolata per i soci e l'inammissibilità per la società
Massime di principio
- Se il contribuente presenta domanda di definizione agevolata e non viene esperita l'istanza di trattazione nei termini previsti dalla norma, il giudizio può essere dichiarato estinto: è essenziale allegare prova della domanda e dei versamenti effettuati.
- La rinuncia al ricorso da parte del contribuente comporta l'inammissibilità dell'impugnazione anche se l'atto di rinuncia non è stato formalmente notificato alla controparte, quando l'atto dimostra inequivocabilmente il venir meno dell'interesse al gravame.
- In sede di cassazione, questioni sostanziali (es. corretta imputazione temporale di contributi) possono rimanere senza decisione se emergono cause estintive o di inammissibilità processuale; pertanto è importante perfezionare tempestivamente gli istituti deflattivi del contenzioso se si vuole ottenere una soluzione definitiva.
- L'art. 88 TUIR consente l'opzione per la ripartizione dei contributi su più esercizi; in caso di omissione della dichiarazione è necessario documentare chiaramente l'esercizio in cui è stata esercitata l'opzione e la quantificazione delle quote (es. mediante quadri dichiarativi o documentazione contabile) per contrastare contestazioni.
- La produzione di documenti in memoria deve essere considerata attentamente: se la controparte non eccepisce la mancata notificazione, il giudice può ritenere quei documenti conosciuti e valutarli ai fini della decisione.
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