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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17934/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Venezia che, su reclamo del PM, aveva annullato la precedente ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Padova che aveva concesso un permesso premio a La Torre. Il ricorrente contestava in particolare: a) l'"inquadramento soggettivo" operato dal Tribunale (che lo ha ritenuto non pienamente "collaborante" e ha applicato la disciplina dell'art.4-bis ord.pen.); b) il rigetto dell'applicazione della disciplina di favore prevista dall'art.16 nonies d.l. n.8/1991 (e dell'art.58-ter ord.pen.); c) la mancata valutazione positiva dell'ampiezza e incisività della collaborazione e l'omessa considerazione della documentazione difensiva e del percorso trattamentale e comportamentale.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la riclassificazione operata dal Tribunale di Sorveglianza (non poteva considerarsi provata una collaborazione tale da superare le preclusioni: la collaborazione deve essere globale e riferita alla totalità dei reati confluiti nel titolo esecutivo). Ha inoltre confermato che il Tribunale poteva valutare d'ufficio l'inquadramento soggettivo quale questione di legalità, e che, una volta ritenuta applicabile la disciplina di cui all'art.4-bis, il rigetto è fondato sulla mancata allegazione da parte del richiedente dell'adempimento degli obblighi civili e di riparazione pecuniaria ovvero della loro impossibilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.58-ter ordinamento penitenziario

    La collaborazione utile ai fini del superamento delle preclusioni deve essere riferita specificamente ai reati oggetto della condanna e, logicamente, estesa alla globalità delle contestazioni; non è ammessa una collaborazione "selettiva" limitata ad alcuni capi se il titolo esecutivo è plurimo

  • art.4-bis ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n.354)

    Disciplina ostativa applicabile quando la persona è riconducibile a reati per i quali sono previste preclusioni; se applicabile, richiede specifiche allegazioni circa l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria ovvero la loro impossibilità, elementi la cui mancanza comporta il rigetto della domanda di beneficio

  • art.16-nonies d.l. n.8/1991

    Prevede un regime di favore per soggetti riconosciuti "collaboranti", ma la sua applicazione presuppone che la collaborazione sia ampia e incisiva rispetto al complesso delle imputazioni; l'assenza di riconoscimento della collaborazione in numerosi giudizi successivi può escludere l'applicabilità

  • art.8 l.n.203/1991 (circostanza attenuante della collaborazione)

    Riferita come parametro per valutare il riconoscimento della collaborazione in singoli giudizi; la presenza o assenza di tale riconoscimento in decisioni diverse è elemento valutabile ai fini dell'inquadramento soggettivo complessivo

  • Cass. Sez. I, 15.12.2020, n.9894 (giurisprudenza citata)

    Principio interpretativo secondo cui l'accertamento della collaborazione utile per superare le preclusioni non può essere limitato ai soli reati ostativi ma va esteso a tutti i reati finalisticamente collegati nel titolo esecutivo; ne deriva la necessità di una collaborazione globale e continuativa

Massime di principio

  • La qualificazione soggettiva del detenuto ("collaborante" vs soggetto sottoposto alla disciplina di cui all'art.4-bis) può essere riesaminata dal giudice di secondo grado anche se non espressamente devoluta dalle parti, trattandosi di questione di legalità della decisione
  • Per ottenere benefici penitenziari basati sulla collaborazione è richiesta una collaborazione estesa e coerente rispetto all'intero nucleo di imputazioni confluite nel titolo esecutivo; una collaborazione "parziale" o intermittente può non essere sufficiente
  • Se si applica la disciplina di cui all'art.4-bis, il richiedente deve specificamente allegare e documentare l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria o dimostrare l'impossibilità di adempiervi; l'assenza di tali allegazioni è motivo legittimo di rigetto
  • In sede di impugnazione è essenziale contestare in modo preciso e documentato sia l'inquadramento soggettivo sia i profili sostanziali richiesti dalla norma applicabile; doglianze generiche sulla collaborazione o documentazione non analizzata risultano, di frequente, insufficienti
  • La giurisprudenza impone un'onere probatorio difensivo: indicare con chiarezza l'esito degli altri procedimenti nei quali non è stata riconosciuta la collaborazione, o spiegare perché tali esiti non incidono sulla valutazione complessiva

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