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Ordinanza

Ordinanza n. 75/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'accertamento previa adozione di misure cautelari, dell’illegittimità della condotta omissiva tenuta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e la conseguente violazione dell’obbligo, da parte della stessa, di provvedere al rimborso delle spese sostenute per la terapia con Metodo A.B.A., a seguito dell’Istanza di rimborso del -OMISSIS-, notificata a mezzo Racc. A/R in data -OMISSIS-, nonché per l’accertamento del diritto soggettivo della minore -OMISSIS- a ricevere dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in via diretta o indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale con Metodo A.B.A. (Applied Behavior Analysis), nella misura di 8 ore settimanali, oltre a 1 supervisione a cadenza trimestrale, 8 ore di parent training sempre a cadenza trimestrale, oltre alla logopedia e alla neuropsicomotricità in misura di 8 settimanali ciascuna, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di Giustizia nonché, altresì, per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare e/o nel rimborsare le terapie comportamentali con Metodo A.B.A., da quantificarsi in complessivi € -OMISSIS- per spese di terapia comportamentale erogata da terzi, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di Giustizia.

Giustizia amministrativa202600093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di accertamento

Atto impugnato: condotta omissiva dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in relazione alla presa in carico della minore, all'erogazione delle terapie ABA e al rimborso delle spese sostenute presso strutture private

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (genitori della minore)

Prevale il privato

La controversia

I genitori hanno chiesto, previa adozione di misure cautelari, l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia dell'ASP di Cosenza rispetto a un'istanza di rimborso delle spese sostenute per terapia con Metodo A.B.A., l'accertamento del diritto della minore a ricevere, direttamente o indirettamente a carico del Servizio sanitario, un trattamento riabilitativo cognitivo-comportamentale ABA, oltre a logopedia e neuropsicomotricità nelle misure indicate in ricorso, nonché il risarcimento del danno corrispondente alle spese per le terapie private. L'ASP non si è costituita. Il Collegio ha rilevato che la terapia ABA rientra nei LEA, ma che l'accesso alle prestazioni sanitarie a carico del SSN presuppone la presa in carico della minore da parte dell'azienda sanitaria e la predisposizione di un piano terapeutico individualizzato. La concreta individuazione delle terapie più adeguate è rimessa alla discrezionalità tecnica dell'amministrazione sanitaria. Nel caso concreto, la prescrizione della terapia ABA proveniva da una struttura pubblica diversa dall'ASP di Cosenza, mentre la certificazione dell'ASP faceva riferimento soltanto a una generica terapia abilitativa specifica. Inoltre, la messa in mora riguardava esclusivamente il rimborso delle spese per la terapia privata e non chiedeva la presa in carico da parte dell'ASP.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris della domanda cautelare limitatamente al diritto della minore a essere presa in carico dall'ASP. Ha quindi accolto l'istanza cautelare imponendo all'ASP di Cosenza di prendere in carico la minore e, previo accesso alle strutture sanitarie e previa determinazione da parte del servizio competente di un piano terapeutico individualizzato, di somministrarle le terapie dovute. La misura non ha imposto l'erogazione della terapia ABA nella specifica quantità richiesta né il rimborso immediato delle spese private, poiché la scelta concreta del percorso terapeutico spetta all'amministrazione sanitaria nell'esercizio della discrezionalità tecnica e la precedente istanza non aveva formalmente sollecitato la presa in carico. La trattazione del merito è stata fissata per il 4 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; è stato utilizzato per esaminare e accogliere l'istanza cautelare.

  • art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    È richiamato quale base normativa dell'inclusione del metodo ABA tra i livelli essenziali di assistenza.

  • legge 18 agosto 2015, n. 134

    È indicata quale fonte legislativa in attuazione della quale sono state approvate le Linee di indirizzo dell'Istituto superiore di sanità sull'assistenza alle persone con disturbo dello spettro autistico.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 6, paragrafo 1, lettera f)

    Richiamato, insieme alle norme nazionali sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafi 2 e 4

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento in caso di diffusione.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in materia di trattamento e diffusione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Il metodo ABA rientra tra i livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017; tuttavia, l'inclusione della prestazione nei LEA non comporta automaticamente il diritto a riceverla nella forma e nella quantità indicate dal privato.
  • L'accesso alle prestazioni riabilitative garantite dai LEA presuppone la presa in carico del paziente da parte dell'azienda sanitaria e la predisposizione di un piano terapeutico individualizzato che individui puntualmente le prestazioni dovute a carico del Servizio sanitario.
  • La concreta individuazione del percorso terapeutico più adeguato alle esigenze del paziente spetta all'amministrazione sanitaria nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, sicché il giudice amministrativo può imporre la presa in carico e la definizione del progetto individuale, ma non sostituirsi ordinariamente all'amministrazione nella scelta tecnica delle terapie e delle relative modalità.
  • La prescrizione di una terapia proveniente da una struttura pubblica diversa dall'azienda sanitaria territorialmente competente non sostituisce la necessaria valutazione del servizio sanitario competente ai fini della presa in carico e della predisposizione del piano terapeutico individualizzato.
  • La domanda di rimborso delle spese sostenute presso strutture private e la domanda di presa in carico da parte dell'azienda sanitaria sono distinte; la prima non equivale alla formale richiesta della seconda.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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