Cassazione Civile, Ordinanza n. 03454/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita dal Tribunale, ha proposto reclamo ex art. 18 l. fall. sostenendo di non essere soggetta a fallimento per difetto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, l. fall., e di non versare in stato di insolvenza. La corte d'appello ha respinto il reclamo, rilevando: l'onere della prova della non fallibilità in capo al debitore; l'inattendibilità dei bilanci prodotti perché depositati tardivamente e in epoca sospetta; l'incongruenza tra bilanci e libro inventari; l'insufficienza della prova sull'ammontare dei debiti; la sussistenza dell'insolvenza desunta da crediti non pagati, esito dell'esecuzione presso terzi e struttura patrimoniale/finanziaria della società. In cassazione la società fallita ha dedotto due motivi: (1) violazione di norme civilistiche e fiscali sulla formazione e valutazione del bilancio e del libro inventari, sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente considerato l'attivo immobiliare al lordo degli ammortamenti e avrebbe tratto da ciò l'inaffidabilità dei bilanci e la mancata prova dei requisiti di non fallibilità; (2) omesso esame di fatti storici decisivi contenuti nei bilanci, relativi a ricavi, attivo e debiti inferiori alle soglie di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non censurava una ratio decidendi autonoma e sufficiente della sentenza impugnata, cioè la tardività del deposito dei bilanci presso il registro delle imprese, circostanza già idonea da sola a fondare il giudizio di inattendibilità della documentazione contabile e, quindi, il mancato assolvimento dell'onere probatorio della non fallibilità. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché non ricorreva un vero omesso esame di fatti storici decisivi: la corte d'appello aveva comunque esaminato la questione dei requisiti di fallibilità e, in ogni caso, era sufficiente l'esistenza di uno solo dei parametri di fallibilità per rendere fallibile l'impresa. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 15 l.f.
il debitore è onerato del deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi e di una aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria; tale documentazione rileva ai fini della verifica della fallibilità.
art. 1, comma 2, l.f.
pone a carico del debitore l'onere di provare il mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali che escludono il fallimento; basta il superamento di uno solo dei requisiti per escludere l'esenzione.
art. 18 l. fall.
disciplina il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 87 d.P.R. 602/1993
richiamato per la legittimazione dell'istante alla domanda di fallimento.
art. 2435 c.c.
i bilanci da considerare sono quelli approvati e depositati nel registro delle imprese.
art. 2424 c.c.
richiamato per la struttura dello stato patrimoniale e la classificazione delle attività.
art. 2426 c.c.
nelle immobilizzazioni il valore va determinato secondo i criteri civilistici, con iscrizione al netto dei fondi ammortamento.
art. 2217 c.c.
il libro degli inventari rinvia, per le valutazioni di bilancio, ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.
art. 2214 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle scritture contabili obbligatorie.
art. 15 d.P.R. 600/1973
richiamato dalla ricorrente in relazione al libro inventari e alla documentazione contabile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dedotto per omesso esame di fatti storici decisivi; il vizio richiede l'omissione di un fatto storico decisivo, non di singoli elementi istruttori.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta e il suo rilievo processuale.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
art. 380 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale non partecipata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di reclamo o di impugnazione della sentenza di fallimento, il debitore che invochi la non fallibilità deve fornire prova rigorosa del mancato superamento di tutti i parametri dimensionali previsti dalla legge; la mancanza di prova anche di uno solo di essi comporta la fallibilità.
- I bilanci utilizzati per dimostrare i requisiti di non fallibilità devono essere tempestivamente depositati e attendibili; un deposito tardivo o compiuto in prossimità del giudizio può legittimamente indurre dubbi sulla loro genuinità e funzionalità processuale.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente censurare una delle rationes decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su più argomentazioni autonome e una di esse non viene specificamente attaccata, il motivo è inammissibile.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa valutazione di singoli documenti o elementi istruttori, quando il fatto sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- Ai fini della verifica dei requisiti dimensionali e dell'insolvenza, la documentazione contabile va letta secondo i criteri civilistici di redazione del bilancio; tuttavia, la sua efficacia probatoria può essere inficiata da incongruenze interne, tardività del deposito o insufficienza rispetto alla prova richiesta dalla legge.
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