Sentenza del 12/12/2016 n. 6937 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO - SPESE PROCESSUALI - Dovute dalla parte virtualmente soccombente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere a seguito dello sgravio. Le spese processuali non sono state automaticamente compensate, ma sono state poste a carico della parte virtualmente soccombente, ossia quella che sarebbe risultata sconfitta se lo sgravio non fosse intervenuto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la pretesa tributaria. Nel corso del processo l'amministrazione ha adottato un provvedimento di sgravio, eliminando la pretesa oggetto del giudizio. Tale sopravvenienza ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sul merito, determinando la cessazione della materia del contendere. È rimasta tuttavia da decidere la questione delle spese processuali.
Massime di principio
- Lo sgravio adottato durante il processo e prodotto in giudizio elimina la pretesa tributaria e determina normalmente la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di decidere sulle spese processuali.
- Per individuare chi deve sostenere le spese si applica il criterio della soccombenza virtuale: occorre valutare quale parte avrebbe perso nel merito in assenza dello sgravio.
- L'eliminazione spontanea dell'atto contestato da parte dell'amministrazione non comporta necessariamente la compensazione delle spese; se il ricorso era fondato, l'ente può essere condannato a rimborsarle al contribuente.
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