Cassazione Penale, Sentenza n. 12690/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la permanenza in custodia cautelare oltre i termini massimi previsti dagli articoli 303 e 304 c.p.p., sostenendo che il termine di fase e il raddoppio previsto dall'art. 303 fossero scaduti prima della sentenza di primo grado. In particolare, la difesa rilevava che una ordinanza del 13.2.2020, adottata ai sensi dell'art. 304 comma 6 per sospendere i termini a causa della particolare complessità del dibattimento, era stata seguita da cinque ulteriori ordinanze di sospensione per motivi diversi (pandemia Covid-19, legittimi impedimenti dell'imputato, ecc.), le quali avrebbero dovuto essere considerate prevalenti o comunque incompatibili con la prima e quindi far decorrere il termine in modo diverso, determinando la perdita di efficacia della misura cautelare prima della condanna.
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza del 13.2.2020 adottata ai sensi dell'art. 304 per la particolare complessità del dibattimento conservi efficacia e non venga superata né abrogata dalle successive ordinanze di sospensione adottate per ragioni autonome. Le sospensioni successive, quando coincidono nel periodo, non si sommano alla sospensione originaria e non comportano un diverso calcolo della durata complessiva della custodia cautelare. Di conseguenza non è emersa la perdita di efficacia della misura prima della sentenza di primo grado. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e si è disposto l'invio di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.
Norme richiamate
art. 303 cod. proc. pen.
Stabilisce i termini massimi di durata della custodia cautelare; il raddoppio e i limiti di fase sono stati considerati nel calcolo temporale ma non sufficienti a dichiarare l'inefficacia della misura nel caso concreto
art. 304 cod. proc. pen., comma 2
Consente la sospensione dei termini nella fase del giudizio quando il dibattimento sia particolarmente complesso. Tale sospensione interrompe il decorso dei termini fino alla cessazione della causa che l'ha determinata
art. 304 cod. proc. pen., comma 6
Attribuisce al giudice la possibilità di fissare la durata della sospensione e di indicare una scadenza di fase; un'ordinanza adottata ai sensi di questo comma ha efficacia estesa e non viene automaticamente revocata da successive ordinanze di sospensione adottate per altre cause
art. 304 cod. proc. pen., comma 3
Prevede l'appellabilità dell'ordinanza adottata ai sensi del comma 2; l'esistenza di questa impugnabilità giustifica la prudenza del giudice nel reiterare sospensioni anche se già esiste una ordinanza ampia
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Norma il motivo di ricorso per cassazione censurato (vizi di motivazione in punto di diritto) impiegato dal ricorrente per sollevare la questione sulla compatibilità logica delle ordinanze
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di inviare copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario del detenuto quando dalla decisione non derivi la rimessione in libertà
Massime di principio
- Un'ordinanza di sospensione dei termini adottata ai sensi dell'art. 304 per particolare complessità del dibattimento ha efficacia propria e non viene automaticamente revocata da successive ordinanze di sospensione adottate per ragioni diverse
- I periodi di sospensione che si sovrappongono non devono essere sommati tra loro per estendere ulteriormente la durata complessiva della custodia cautelare; al massimo coincidono senza prolungare il periodo originario
- Se si ritiene che una ordinanza sospensiva debba essere revocata o modificata, la via corretta è l'impugnazione dell'ordinanza stessa; la mera adozione di nuove ordinanze sospensive per motivi diversi non comporta automaticamente un nuovo calcolo favorevole all'imputato
- In caso di dubbio interpretativo, la corte non applica automaticamente il principio interpretativo pro libertate se la struttura delle ordinanze mostra compatibilità o continuità negli effetti; occorre dimostrare l'inconciliabilità logica o giuridica tra gli atti
- Per il calcolo della durata della custodia cautelare bisogna considerare in modo analitico le cause di sospensione, evitando la sommatoria automatica di periodi sovrapposti e verificando se le sospensioni abbiano effettivo effetto estensivo sul termine
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