Cassazione Penale, Ordinanza n. 40380/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che lo aveva definito sfavorevolmente. Dal testo emerge che il ricorso articolava tre linee di censura: (1) deduzione di un generico pregiudizio del diritto di difesa per l'omesso deposito, nel fascicolo di appello, delle conclusioni del Procuratore generale, pur essendo tali conclusioni state trasmesse al difensore via PEC il 19/03/2024; (2) contestazione della responsabilità penale, con motivi sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e respinte nel merito; (3) doglianza sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche, ritenuta dal ricorrente non correttamente motivata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza relativa al deposito delle conclusioni del Procuratore generale non fosse ammissibile perché formulata in termini generici e priva dell'indicazione di un concreto pregiudizio sull'esito del giudizio, anche considerando che le conclusioni erano state tempestivamente trasmesse al difensore via PEC. Ha inoltre osservato che i motivi sulla responsabilità erano meramente reiterativi di questioni già correttamente vagliate e disattese dai giudici di merito, con motivazione congrua e immune da manifeste illogicità. Infine, ha giudicato manifestamente infondato il motivo sulle attenuanti generiche, poiché la sentenza impugnata conteneva motivazione sufficiente e non illogica. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 192 c.p.p.
Richiamato implicitamente nel controllo di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione delle emergenze probatorie, che la Corte di merito aveva svolto in modo congruo e non illogico.
Massime di principio
- Nel rito a trattazione scritta, il deposito delle conclusioni delle parti ha natura perentoria anche in mancanza di espressa previsione, poiché è funzionale al corretto svolgimento del contraddittorio.
- La parte che deduca un vizio derivante dalla tardiva o mancata acquisizione delle conclusioni avversarie non può limitarsi a prospettare un astratto vulnus difensivo, ma deve indicare un'effettiva incidenza della violazione sull'esito del giudizio.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di merito già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione congrua, puntuale e non manifestamente illogica.
- La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la sentenza impugnata dia conto, con motivazione sufficiente e non illogica, delle ragioni del diniego.
Come è indicizzato
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