Sentenza del 01/03/2018 n. 180 - Comm. Trib. Prov. Torino
CONTENZIOSO Diniego autotutela - Impugnabilità Processo tributario - Atti impugnabili - Diniego autotutela - Impugnabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il diniego di autotutela sostenendo che l'amministrazione avesse esercitato in modo scorretto il proprio potere discrezionale. In particolare, il diniego risultava insufficientemente o contraddittoriamente motivato e non teneva adeguatamente conto delle giustificazioni fornite dal contribuente e degli elementi di prova potenzialmente rilevanti.
La decisione
Il ricorso avverso il diniego di autotutela è stato ritenuto ammissibile quando è diretto a contestare il cattivo esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, soprattutto sotto il profilo della motivazione. La decisione valorizza il principio di doverosità dell'azione amministrativa, insieme ai criteri di ragionevolezza, buona fede, giustizia sostanziale ed equità. Non è quindi esclusa in assoluto l'impugnazione del diniego: essa è possibile quando il diniego presenti vizi propri, come motivazione insufficiente o contraddittoria, e non si limiti a riproporre la contestazione del merito dell'atto originario.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione individua gli atti impugnabili nel processo tributario. Il diniego di autotutela può essere sottoposto al giudice quando l'impugnazione riguarda vizi propri del diniego, come l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione e lo scorretto esercizio del potere discrezionale.
Massime di principio
- Il diniego di autotutela non è sempre sottratto al controllo giudiziale: può essere impugnato quando si contestano vizi propri dell'atto di diniego.
- Il giudice può verificare se l'amministrazione abbia motivato adeguatamente la decisione, esaminato gli elementi rilevanti e rispettato i principi di ragionevolezza e buona fede.
- Non è sufficiente utilizzare il diniego di autotutela per riaprire genericamente una controversia ormai definita o per contestare nuovamente il merito dell'atto impositivo originario.
- La presenza di giustificazioni plausibili e di prove potenzialmente decisive, ignorate dall'amministrazione, può rendere censurabile il diniego per difetto o contraddittorietà della motivazione.
- In situazioni analoghe, il ricorso dovrebbe concentrarsi sui vizi del procedimento e della motivazione del diniego, documentando puntualmente quali elementi l'amministrazione non abbia considerato e perché tali elementi fossero rilevanti.
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