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Sentenza

Sentenza del 01/03/2018 n. 139 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sulla Tassa applicata ai prodotti petroliferi esportati circa il meccanismo di pagamento in capo al consumatore e sulla restituzione al contribuente delle somme non dovute. Rinvio pregiudiziale - Tassa di effetto equivalente a dazi doganali - Articolo 30 TFUE - Tributo interno - Articolo 110 TFUE - Tassa applicata ai prodotti petroliferi esportati - Non-ripercussione della tassa sul consumatore - Onere della tassa sostenuto dal contribuente - Rimborso delle somme versate dal contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

X SA chiedeva la restituzione delle somme versate tra il 1° gennaio 2007 e il 31 marzo 2010 al Fondo speciale per i prodotti petroliferi, istituito dalla normativa rumena. La tassa, pari a 0,01 USD per litro, era formalmente inclusa nel prezzo dei prodotti petroliferi venduti sia sul mercato interno sia all'estero. La ricorrente sosteneva che, per i prodotti esportati, il prelievo costituisse una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, vietata dall'articolo 30 TFUE. Le autorità rumene contestavano il rimborso sostenendo che la tassa dovesse essere trasferita al consumatore e che, pertanto, la società non ne avrebbe sostenuto l'onere effettivo.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che, se la tassa è qualificata come tassa di effetto equivalente contraria all'articolo 30 TFUE, il contribuente che ne abbia effettivamente sostenuto l'onere ha diritto alla restituzione delle somme versate. Il rimborso non può essere negato in base al fatto che la normativa nazionale prevedeva la traslazione della tassa sul consumatore, quando risulta che il contribuente non l'ha concretamente trasferita e l'ha pagata con risorse proprie. Il giudice nazionale deve però verificare preliminarmente la natura del prelievo: esso potrebbe essere un tributo interno legittimo, una tassa di effetto equivalente oppure un tributo interno discriminatorio contrario all'articolo 110 TFUE. In quest'ultimo caso, il rimborso potrebbe essere solo parziale e limitato alla parte discriminatoria.

Norme richiamate

  • Articolo 30 TFUE

    Sono vietati fra gli Stati membri i dazi doganali all'importazione e all'esportazione e le tasse di effetto equivalente.

    Vieta qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente che colpisca le merci in ragione dell'attraversamento di una frontiera. Se un simile prelievo è incompatibile con il diritto dell'Unione, chi ne ha effettivamente sostenuto l'onere deve poter ottenere il rimborso.

  • Articolo 110 TFUE

    Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.

    Si applica ai tributi interni gravanti sistematicamente sui prodotti secondo criteri indipendenti dall'origine o dalla destinazione. Il tributo è contrario a tale norma se il suo gettito avvantaggia i prodotti nazionali commercializzati internamente, compensando totalmente o parzialmente l'onere fiscale.

  • Principio del rimborso dei tributi contrari al diritto dell'Unione

    Il diritto di ottenere il rimborso delle imposte riscosse da uno Stato membro in violazione del diritto dell'Unione costituisce la conseguenza e il complemento dei diritti attribuiti ai contribuenti.

    Lo Stato membro deve rimborsare, in linea di principio, i tributi incompatibili con il diritto dell'Unione, secondo le modalità nazionali rispettose dei principi di equivalenza ed effettività.

  • Eccezione dell'arricchimento senza causa

    La traslazione diretta del tributo indebito sull'acquirente è l'unica eccezione al diritto al rimborso.

    Il rimborso può essere negato solo se è provato che il contribuente ha trasferito direttamente il tributo al cliente e otterrebbe così un doppio vantaggio. Non è sufficiente che la legge nazionale prevedesse o imponesse la possibilità di trasferimento: occorre dimostrare la traslazione effettiva.

  • OUG n. 249/2000, articoli 1, 5 e 7

    Il Fondo speciale per i prodotti petroliferi è costituito includendo una somma forfettaria ... nel prezzo dei prodotti petroliferi venduti sui mercati nazionale ed estero.

    La normativa rumena imponeva ai produttori e raffinatori di calcolare e versare la somma forfettaria, prevedendone l'inclusione nel prezzo. Tuttavia, l'eventuale mancata osservanza dell'obbligo di traslazione non elimina il diritto al rimborso quando il contribuente abbia effettivamente sopportato il costo.

Massime di principio

  • Per chiedere il rimborso di un tributo contrario al diritto dell'Unione, il contribuente deve dimostrare di averne sostenuto effettivamente l'onere.
  • La previsione normativa secondo cui il tributo deve essere trasferito al consumatore non prova, da sola, che la traslazione sia realmente avvenuta.
  • Il diniego del rimborso per arricchimento senza causa è ammissibile solo quando l'amministrazione dimostri la traslazione diretta ed effettiva del tributo sul cliente.
  • Prima di stabilire il diritto al rimborso occorre qualificare il prelievo: tassa di effetto equivalente ai sensi dell'articolo 30 TFUE, tributo interno discriminatorio ai sensi dell'articolo 110 TFUE oppure tributo interno legittimo.
  • Se il tributo è discriminatorio ma non integralmente equivalente a un dazio, il rimborso può essere limitato alla sola quota di onere eccedente o discriminatoria.
  • Le regole nazionali sul meccanismo di pagamento non possono comprimere il diritto al rimborso derivante direttamente dal diritto dell'Unione.

Testo integrale

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