Sentenza del 01/03/2018 n. 215 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Iva - imposta assolta per spese su beni di terzi - diritto a detrazione: sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio contestava la deducibilità di ammortamenti per euro 1.056,00 e la detrazione dell'IVA, pari al 20% di euro 9.752,33, relativa a lavori di ristrutturazione eseguiti su un immobile che, nel periodo delle spese, non era ancora formalmente di proprietà della società. Secondo l'Agenzia, mancava un titolo giuridico idoneo a giustificare la disponibilità del bene e il collegamento delle spese con l'attività d'impresa. La società sosteneva invece di avere la disponibilità materiale e giuridica dell'immobile, in forza dell'autorizzazione del venditore, della presentazione della DIA e del contratto preliminare di compravendita, poi seguito dal definitivo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, confermato il reddito dichiarato e annullato il recupero dell'IVA. È stato riconosciuto che la società disponeva dell'immobile sulla base di un titolo giuridico e di un espresso consenso del promittente venditore, anche prima della stipula del contratto definitivo. La mancata coincidenza tra sede legale e immobile ristrutturato è stata ritenuta irrilevante, mentre non sono state liquidate spese del grado d'appello per la contumacia dei contribuenti.
Massime di principio
- L'IVA sulle spese sostenute per beni di proprietà di terzi può essere detratta quando il contribuente dimostra di disporre del bene in base a un titolo giuridico idoneo e di sostenere le spese nell'ambito della propria attività economica.
- La proprietà formale del bene non è necessariamente indispensabile al momento della fattura: possono essere sufficienti un contratto preliminare, l'immissione nel possesso e il consenso espresso del proprietario, purché tali elementi siano documentati.
- La detraibilità deve essere valutata considerando il collegamento effettivo tra le spese, il bene e l'attività d'impresa; la sola circostanza che l'immobile non sia ancora sede legale o non sia ancora definitivamente acquistato non esclude automaticamente il diritto alla detrazione.
- È opportuno conservare documentazione idonea a provare la disponibilità del bene e l'autorizzazione ai lavori, come preliminare, autorizzazioni del proprietario, DIA o altri titoli edilizi, verbali di consegna e fatture intestate correttamente.
- In assenza di un titolo giuridico o di un consenso documentabile del proprietario, le spese su beni di terzi possono invece essere considerate estranee all'attività e l'IVA può essere contestata come indebitamente detratta.
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