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Sentenza

Sentenza del 01/03/2018 n. 60 - Comm. Trib. Prov. Alessandria

Ministero Politiche Agricole e Forestali - Erroneità al diniego d'imposta

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Ministero ha riconosciuto il credito a tre delle quattro aziende, mantenendo il diniego per la quarta, ritenuta iscritta solo dal 16 febbraio 2017. La Commissione ha ritenuto rilevante la regolarità dell'impresa scindente e la continuità dei requisiti dell'azienda risultante dalla scissione. Ha quindi accolto i ricorsi di tutte e quattro le aziende agricole e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero aveva negato il credito d'imposta previsto dall'art. 3, comma 2, del D.L. 91/2014, richiesto per l'anno 2016, sostenendo che le fatture prodotte fossero anteriori alla registrazione dei relativi contratti di rete e riguardassero spese non propedeutiche alla costituzione della rete. Le aziende hanno contestato il diniego producendo la documentazione del Registro delle Imprese di Alessandria, dalla quale risultava una preesistente iscrizione delle imprese e, per l'azienda esclusa, la continuità sostanziale derivante dalla scissione da un'impresa già regolarmente iscritta alla rete.

Norme richiamate

  • Art. 3, comma 2, D.L. 91/2014

    Prevede il credito d'imposta oggetto della controversia. La Commissione lo ha riconosciuto anche considerando la continuità giuridica ed economica derivante dalla scissione dell'impresa.

  • Art. 10-bis, legge 241/1990, richiamata nel testo come L. 41/1991

    Disciplina le memorie e le osservazioni del destinatario del preavviso di rigetto, utilizzate dalle aziende per contestare preventivamente il diniego e fornire documentazione integrativa.

  • D.M. 272/2015

    Atto ministeriale richiamato quale disciplina applicativa del credito d'imposta relativo alle spese e ai contratti di rete.

Massime di principio

  • Nel valutare un credito d'imposta collegato a contratti di rete, l'amministrazione deve verificare concretamente la sussistenza dei requisiti sostanziali e non limitarsi a un controllo meramente formale sulle date delle fatture o delle iscrizioni.
  • La documentazione del Registro delle Imprese può dimostrare la preesistenza, la continuità e la regolarità dei requisiti necessari per il beneficio fiscale.
  • In caso di scissione societaria, la nuova impresa può conservare la rilevanza dei requisiti dell'impresa scindente quando risulti dimostrata la continuità dell'attività, dei rapporti e dei presupposti richiesti dalla normativa.
  • Il diniego dell'agevolazione deve essere adeguatamente motivato con riferimento alla specifica posizione dell'impresa e alle prove prodotte; una motivazione generica o basata soltanto su un dato formale può essere superata in giudizio.
  • Le osservazioni presentate nella fase procedimentale prevista dall'art. 10-bis possono essere decisive se accompagnate da documenti idonei a chiarire la tempestività e la continuità dei requisiti.

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