Cassazione Penale, Sentenza n. 23217/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti erano stati ritenuti responsabili della rimozione, con violenza, di recinzione e cartelli "proprietà privata" posti da Nibali su una strada di sua proprietà, effettuata in orario notturno e con l'ausilio di mezzi meccanici, rivendicando la destinazione della strada ad uso pubblico e facendo così 'giustizia privata'. In Cassazione hanno dedotto: (I) errore nel valutare le prove e omissione di considerare elementi documentali e testimoniali che attesterebbero un'ultraventennale destinazione pubblica della strada; (II) vizio di motivazione e violazione di legge perché sarebbe operativa la causa di giustificazione dell'autoreintegrazione nel possesso perduto, essendo intervenuti immediatamente per impedire il consolidamento di una situazione possessoria illegittima e ritenendo impossibile il ricorso al giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto irrilevante, ai fini della configurabilità del reato e della responsabilità civile, l'eventuale destinazione pubblica della strada, poiché il punto fondamentale era l'uso di mezzi violenti per farsi giustizia privata nonostante la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria. Quanto alla presunta causa di giustificazione dell'autoreintegrazione nel possesso, la Corte ha affermato che essa opera solo se vi è impossibilità di ricorrere al giudice, azione immediata e necessità impellente e proporzionalità dell'atto per evitare l'irrimediabile perdita del possesso: tali presupposti non si sono verificati (il pregiudizio subito si limitava a percorsi più lunghi). Perciò i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.686,00.
Norme richiamate
art. 392 cod. pen.
Norma relativa all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la condotta dei ricorrenti (rimozione violenta di barriere e cartelli) è stata ricondotta nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, con responsabilità anche aquiliana per i danni.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso; da essa deriva l'obbligo di condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità senza colpa assolta.
art. 592, comma 4, cod. proc. pen.
Norma usata come titolo per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla parte civile anche nel grado di cassazione.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 6, n. 6226 del 15/01/2020 (Martinucci, Rv. 278614); Sez. 6, n. 10602 del 10/02/2010 (Costanzo, Rv. 246409); Sez. 5, n. 4975 del 13/12/2006 (Gobetti, Rv. 236315)
La giurisprudenza richiede, per l'operatività della causa di giustificazione dell'autoreintegrazione nel possesso, l'impossibilità di ricorrere al giudice, l'immediatezza dell'azione e la proporzionalità e inevitabilità della reazione per evitare l'irrimediabile perdita del possesso.
Massime di principio
- La destinazione a uso pubblico di una strada non giustifica l'uso della violenza per ripristinare l'accesso: se esiste la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, il ricorso alla forza configura esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
- La causa di giustificazione dell'autoreintegrazione nel possesso è molto restrittiva: serve l'impossibilità pratica di ricorrere al giudice, l'immediatezza dell'intervento e la proporzione dell'azione rispetto al pregiudizio da evitare; il mero disagio o l'obbligo di percorrere una strada più lunga non sono sufficiente motivo.
- Prima di compiere atti di autodifesa possessoria che implicano violenza o danno a beni altrui, va valutata la realistica possibilità di tutela giurisdizionale; l'esistenza di rimedi giudiziali efficaci esclude in genere la scriminante dell'autoreintegrazione.
- Chi propone ricorso in cassazione con doglianze manifestamente inconsistenti può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 10 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23045/2024 del 10/06/2024
- Sentenza penale · 10 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23046/2024 del 10/06/2024
- Sentenza penale · 10 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23047/2024 del 10/06/2024
- Sentenza penale · 10 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23050/2024 del 10/06/2024
- Sentenza penale · 10 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23051/2024 del 10/06/2024
- Sentenza penale · 10 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 23053/2024 del 10/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →